Semaforo verde per le richieste dei nuovi congedi parentali previsti dal Jobs act. In particolare, per i congedi tra gli 8 e 12 anni di vita del figlio (o ingresso, per adozioni e affidamenti) l’invio delle domande è possibile – per i
solo mese di luglio – in forma cartacea utilizzando il mod. (SR23); mentre per i periodi di congedo entro i primi 8 anni del figlio (o ingresso, per adozioni e affidamenti) la domanda continua a essere presentata in via telematica.
Attenzione. I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 4576/2015.
Congedo parentale - Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs act), ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di congedo parentale.
Il Decreto, operativo
dal 25 giugno 2015, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. L’estensione è concessa dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2015.
Inoltre, i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del
30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche qui l’estensione è limitata al periodo “25 giugno – 31 dicembre 2015”.
La domanda – Considerato che il Decreto Legislativo in trattazione non ha previsto un periodo di
vacatio legis, in quanto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2015), la domanda potrà ancora essere inoltrata in maniera cartacea utilizzando il mod. “
AST/FAC COD. SR23”, disponibile sul sito dell’INPS (
www.inps.it), nella sezione “
Modulistica”.
Sul punto, viene precisato che il procedimento d’invio tradizionale (ossia cartaceo) va utilizzato solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 e i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. Tuttavia, la domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.
Differente è il discorso per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni; in tal caso, infatti, la domanda continua a essere presentata in via telematica.
In ogni caso, conclude l’INPS, i genitori che saranno interessati dalle modalità d’invio tradizionale, la domanda potrà essere presentata
esclusivamente per il solo mese di luglio 2015.