I contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto “in via esclusiva” lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, possono andare oltre il limite massimo dei 36 mesi previsti dalla vigente normativa, fino a conclusione del progetto di ricerca. Tuttavia, bisogna comunque rispettare il limite massimo di 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi.
Inoltre, restano esclusi della nozione di attività di ricerca, e quindi dalla possibilità di poter derogare alla durata massima di 36 mesi, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 12/2016.
I quesiti - L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al comma 3 della suddetta norma nella parte in cui stabilisce che “
i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno per oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.
Sul punto, i quesiti sono due:
- In primo luogo è stato chiesto se la suddetta deroga sia o meno applicabile agli IRCCS di diritto privato e se nell’ambito della nozione di attività di ricerca in via esclusiva possano essere annoverate anche ulteriori attività di carattere operativo necessarie ai fini dell’esecuzione del progetto di ricerca, quali ad esempio le attività assistenziali dei ricercatori nel settore sanitario;
- in secondo luogo, se la deroga espressa nel citato art. 23 comma 3, ovvero la possibilità di superare il limite dei 36 mesi nell’ipotesi di contratto avente per oggetto attività di ricerca, possa intendersi estesa anche alle ipotesi di proroga del contratto e se sia altresì consentito il superamento del limite massimo delle 5 proroghe sancite dall’art. 21 del medesimo Decreto n. 81.
Normativa IRCCS – Per rispondere ai quesiti posti, il Ministero del Lavoro muove dalla lettura dell’art. 1 del D.Lgs. n. 288/2003, che disciplina il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in forza del quale quest’ ultimi perseguono
“finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”.
Data la finalità dell’Istituto, il MLPS ritiene possibile qualificare gli IRCCS come
enti privati di ricerca. L’orientamento Ministeriale, tra l’altro, risulta assolutamente in linea con quanto stabilito dall’art. 8, co. 4 del summenzionato D.Lgs. n. 288/2003, il quale evidenzia che le Fondazioni IRCCS
“attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura (…) all’interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza (…)”.
Risposta MLPS – La risposta al primo quesito posto è negativa. Infatti, stante la formulazione letterale dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, che si riferisce a “
contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca”,non è possibile estendere il regime derogatorio previsto dalla medesima disposizione anche ai contratti aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca.
In riferimento al secondo quesito invece, viene chiarito che è possibile derogare al limite massimo di 36 mesi, purché commisurata alla durata del progetto di ricerca. Attenzione però. Non è ammessa la violazione del limite delle 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi.