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I contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto “in via esclusiva” lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, possono andare oltre il limite massimo dei 36 mesi previsti dalla vigente normativa, fino a conclusione del progetto di ricerca. Tuttavia, bisogna comunque rispettare il limite massimo di 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi.
Inoltre, restano esclusi della nozione di attività di ricerca, e quindi dalla possibilità di poter derogare alla durata massima di 36 mesi, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 12/2016.
I quesiti - L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al comma 3 della suddetta norma nella parte in cui stabilisce che “i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno per oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.
Sul punto, i quesiti sono due:
Data la finalità dell’Istituto, il MLPS ritiene possibile qualificare gli IRCCS come enti privati di ricerca. L’orientamento Ministeriale, tra l’altro, risulta assolutamente in linea con quanto stabilito dall’art. 8, co. 4 del summenzionato D.Lgs. n. 288/2003, il quale evidenzia che le Fondazioni IRCCS “attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura (…) all’interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza (…)”.
Risposta MLPS – La risposta al primo quesito posto è negativa. Infatti, stante la formulazione letterale dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, che si riferisce a “contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca”,non è possibile estendere il regime derogatorio previsto dalla medesima disposizione anche ai contratti aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca.
In riferimento al secondo quesito invece, viene chiarito che è possibile derogare al limite massimo di 36 mesi, purché commisurata alla durata del progetto di ricerca. Attenzione però. Non è ammessa la violazione del limite delle 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi.