7 gennaio 2016

Dimissioni e risoluzione consensuale: aggiornata la modulistica

È stata eliminata l’ipotesi di dimissioni per “cura esclusiva della prole”

Autore: redazione fiscal focus

Al fine di realizzare una più puntuale rilevazione dei dati concernenti il fenomeno della convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, è stata opportunamente aggiornata la modulistica che dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, a partire dal nuovo anno.


La rivisitazione del modulo, che si è resa necessaria a causa del susseguirsi delle numerose novità introdotte dal Jobs Act (L. n. 183/2014), da un lato, è volta a rafforzare la genuinità del consenso prestato dal lavoratore/lavoratrice alle dimissioni/risoluzioni consensuali, dall’altro invece, vuole far conoscere le possibili alternative alle dimissioni ed i relativi diritti.


A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 22350/2015.


Il nuovo modulo – La prima novità sostanziale è contenuta nella prima parte del modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre, ed in particolare nell’informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre/al lavoratore padre. In questa parte, infatti, sono stati introdotti i riferimenti riguardanti:


  • la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32 del D.lgs. n. 151/2001);
  • il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in luogo del congedo parentale (art. 8, co. 7 del D.Lgs. n. 81/2015).

A tal proposito, al fine di agevolare l’indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzione, sono state aggiunte due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.


Con il nuovo modulo, inoltre, è possibile capire le motivazioni delle eventuali mancate convalide, in quanto in calce al modulo e al report per la rivelazione statistica compilato dai singoli Uffici territoriali, è stata inserita la causa delle dimissioni con convalidate, riconducibile alle seguenti tipologie: “Mancata genuinità del consenso”; “mancata conoscenza dei propri diritti” (con la rilevazione, in quest’ultimo caso, delle conseguenti revoche delle dimissioni presentate dal lavoratore/dalla lavoratrice che, in occasione del colloquio, abbia la consapevolezza dei propri diritti); “altro”.


È stato aggiornato, inoltre,l’elenco delle motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali e, in particolare, è stato inserito il riferimento a:


  • organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole;
  • mutamento della sede e delle mansioni.

Mentre l’ipotesi delle dimissioni/risoluzioni consensuali per il trasferimento d’azienda (che nel precedente modulo era classificata come “chiusura/cessazione/trasferimento azienda”) è stata ora definita in maniera più circostanziata, quale “mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda”.


Il modulo novellato, tuttavia, non ha previsto soltanto l’inserimento di nuove voci ed elementi di genuinità, ma ha provveduto anche ad eliminare: l’ipotesi di dimissioni per conseguenze in termini di indennità e trattamento di disoccupazione, di cui il lavoratore/la lavoratrice dovrebbe essere informato/informata; il riferimento al “desiderio di cura esclusiva della prole”, in quanto, trattandosi di una situazione difficilmente verificabile in base a parametri oggettivi in occasione della procedura di convalida, potrebbe dissimulare eventuali causali connesse a situazioni di discriminazione che potrebbero aver determinato una manifestazione di volontà non genuina da parte della lavoratrice madre/del lavoratore padre interessati.


Infine, nell’ambito del report di rilevazione statistica compilato dagli Uffici territoriali si è provveduto a disaggregare in funzione del genere anche il dato relativo al numero dei figli e, in particolare, all’età degli stessi, al fine di consentire il monitoraggio dell’eventuale differente impatto su lavoratori e lavoratrici della limitazione del divieto di licenziamento al primo anno di vita del bambino.

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