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Al fine di realizzare una più puntuale rilevazione dei dati concernenti il fenomeno della convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, è stata opportunamente aggiornata la modulistica che dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, a partire dal nuovo anno.
La rivisitazione del modulo, che si è resa necessaria a causa del susseguirsi delle numerose novità introdotte dal Jobs Act (L. n. 183/2014), da un lato, è volta a rafforzare la genuinità del consenso prestato dal lavoratore/lavoratrice alle dimissioni/risoluzioni consensuali, dall’altro invece, vuole far conoscere le possibili alternative alle dimissioni ed i relativi diritti.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 22350/2015.
Il nuovo modulo – La prima novità sostanziale è contenuta nella prima parte del modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre, ed in particolare nell’informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre/al lavoratore padre. In questa parte, infatti, sono stati introdotti i riferimenti riguardanti:
A tal proposito, al fine di agevolare l’indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzione, sono state aggiunte due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.
Con il nuovo modulo, inoltre, è possibile capire le motivazioni delle eventuali mancate convalide, in quanto in calce al modulo e al report per la rivelazione statistica compilato dai singoli Uffici territoriali, è stata inserita la causa delle dimissioni con convalidate, riconducibile alle seguenti tipologie: “Mancata genuinità del consenso”; “mancata conoscenza dei propri diritti” (con la rilevazione, in quest’ultimo caso, delle conseguenti revoche delle dimissioni presentate dal lavoratore/dalla lavoratrice che, in occasione del colloquio, abbia la consapevolezza dei propri diritti); “altro”.
È stato aggiornato, inoltre,l’elenco delle motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali e, in particolare, è stato inserito il riferimento a:
Mentre l’ipotesi delle dimissioni/risoluzioni consensuali per il trasferimento d’azienda (che nel precedente modulo era classificata come “chiusura/cessazione/trasferimento azienda”) è stata ora definita in maniera più circostanziata, quale “mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda”.
Il modulo novellato, tuttavia, non ha previsto soltanto l’inserimento di nuove voci ed elementi di genuinità, ma ha provveduto anche ad eliminare: l’ipotesi di dimissioni per conseguenze in termini di indennità e trattamento di disoccupazione, di cui il lavoratore/la lavoratrice dovrebbe essere informato/informata; il riferimento al “desiderio di cura esclusiva della prole”, in quanto, trattandosi di una situazione difficilmente verificabile in base a parametri oggettivi in occasione della procedura di convalida, potrebbe dissimulare eventuali causali connesse a situazioni di discriminazione che potrebbero aver determinato una manifestazione di volontà non genuina da parte della lavoratrice madre/del lavoratore padre interessati.
Infine, nell’ambito del report di rilevazione statistica compilato dagli Uffici territoriali si è provveduto a disaggregare in funzione del genere anche il dato relativo al numero dei figli e, in particolare, all’età degli stessi, al fine di consentire il monitoraggio dell’eventuale differente impatto su lavoratori e lavoratrici della limitazione del divieto di licenziamento al primo anno di vita del bambino.
Al fine di realizzare una più puntuale rilevazione dei dati concernenti il fenomeno della convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, è stata opportunamente aggiornata la modulistica che dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, a partire dal nuovo anno.
La rivisitazione del modulo, che si è resa necessaria a causa del susseguirsi delle numerose novità introdotte dal Jobs Act (L. n. 183/2014), da un lato, è volta a rafforzare la genuinità del consenso prestato dal lavoratore/lavoratrice alle dimissioni/risoluzioni consensuali, dall’altro invece, vuole far conoscere le possibili alternative alle dimissioni ed i relativi diritti.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 22350/2015.
Il nuovo modulo – La prima novità sostanziale è contenuta nella prima parte del modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre, ed in particolare nell’informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre/al lavoratore padre. In questa parte, infatti, sono stati introdotti i riferimenti riguardanti:
A tal proposito, al fine di agevolare l’indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzione, sono state aggiunte due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.
Con il nuovo modulo, inoltre, è possibile capire le motivazioni delle eventuali mancate convalide, in quanto in calce al modulo e al report per la rivelazione statistica compilato dai singoli Uffici territoriali, è stata inserita la causa delle dimissioni con convalidate, riconducibile alle seguenti tipologie: “Mancata genuinità del consenso”; “mancata conoscenza dei propri diritti” (con la rilevazione, in quest’ultimo caso, delle conseguenti revoche delle dimissioni presentate dal lavoratore/dalla lavoratrice che, in occasione del colloquio, abbia la consapevolezza dei propri diritti); “altro”.
È stato aggiornato, inoltre,l’elenco delle motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali e, in particolare, è stato inserito il riferimento a:
Mentre l’ipotesi delle dimissioni/risoluzioni consensuali per il trasferimento d’azienda (che nel precedente modulo era classificata come “chiusura/cessazione/trasferimento azienda”) è stata ora definita in maniera più circostanziata, quale “mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda”.
Il modulo novellato, tuttavia, non ha previsto soltanto l’inserimento di nuove voci ed elementi di genuinità, ma ha provveduto anche ad eliminare: l’ipotesi di dimissioni per conseguenze in termini di indennità e trattamento di disoccupazione, di cui il lavoratore/la lavoratrice dovrebbe essere informato/informata; il riferimento al “desiderio di cura esclusiva della prole”, in quanto, trattandosi di una situazione difficilmente verificabile in base a parametri oggettivi in occasione della procedura di convalida, potrebbe dissimulare eventuali causali connesse a situazioni di discriminazione che potrebbero aver determinato una manifestazione di volontà non genuina da parte della lavoratrice madre/del lavoratore padre interessati.
Infine, nell’ambito del report di rilevazione statistica compilato dagli Uffici territoriali si è provveduto a disaggregare in funzione del genere anche il dato relativo al numero dei figli e, in particolare, all’età degli stessi, al fine di consentire il monitoraggio dell’eventuale differente impatto su lavoratori e lavoratrici della limitazione del divieto di licenziamento al primo anno di vita del bambino.