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La vicenda delle dimissioni online continua a riservare non poche problematiche agli operatori del settore. Ricordiamo come tale strumento, nato con il nobile intento di evitare le famose “dimissioni in bianco”, è finito ad alimentare un meccanismo piuttosto complesso e farraginoso in cui il lavoratore, e i terzi soggetti che lo assistono, si sono trovati in balia del nuovo impianto normativo dettato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, operativo dal 12 marzo 2016.
Infatti, a destare ulteriori perplessità sono le ultime Faq pubblicate dal Ministero del Lavoro in cui si chiede come si deve operare se i lavoratori siano assunti prima del 2008, anno a partire dal quale le denunce di assunzione/cessazione sono traslocate sull'online.
Dimissioni online - L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 obbliga ai lavoratori del settore privato – al di fuori dei casi previsti dell’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.
Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, è stabilito che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena d’inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.
Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo. Quindi, soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l'Impiego.
Si ricorda che la nuova disciplina delle dimissioni volontarie non si applica:
Laddove sia stato instaurato dopo il 2008, il sistema recupera in automatico alcuni dati presenti nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (Co), rendendo più semplice la compilazione del modulo.
Ma cosa succede qualora il lavoratore è stato assunto prima del 2008, e quindi non è presente alcuna comunicazione obbligatoria? Come si deve operare in quest’ultimo caso?
Ebbene, con la Faq n. 46 del Ministero del Lavoro è stato ufficialmente chiarito che “In questo caso è possibile selezionare l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro che non è un campo obbligatorio”.
Socio lavoratore – Infine, altro caso che merita di essere approfondito è il socio lavoratore che intende dimettersi: anche in questo caso il lavoratore deve attenersi alla nuova normativa. Nella Faq n. 45 il Ministero del Lavoro risponde in questa maniera: “Premesso che tra il socio lavoratore e la società cooperativa si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro; il primo è regolato dalle relative norme del codice civile, il secondo dalle norme afferenti al rapporto di lavoro, tra cui la L. n. 142 del 2001 finalizzata a tutelare la posizione del socio lavoratore. Vista l’intima connessione dei due rapporti, la previsione di cui al secondo comma dell’art. 5 della Legge n. 142/2001 va intesa nel senso che, in seguito al recesso da socio, il lavoratore dovrà effettuare la trasmissione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali”.