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Il Jobs Act, con il Decreto Legislativo n. 151/15 art. 26, ha inteso contrastare la pratica illecita delle “dimissioni in bianco” con una procedura che non può essere derogata da altre modalità di comunicazione, salvo alcuni specifici casi. Dal 12 marzo 2016, pertanto, per i lavoratori dipendenti titolari di qualunque forma di rapporto di lavoro, esistono due modi per comunicare le proprie dimissioni: personalmente o rivolgendosi ai soggetti abilitati (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003).
Purtroppo dimettersi non è semplice, in quanto bisogna seguire dei passaggi predeterminati se si vuole seguire la procedura personalmente e senza l’ausilio dei menzionati terzi soggetti. In sostanza, bisogna:
Dal sindacato si paga – Nei giorni scorsi è scoppiato il caso di un lavoratore che intendeva dimettersi, affidando le relative pratiche al sindacato, il quale a fronte della richiesta di assistenza ha chiesto una somma di 150 euro. Il lavoratore, dopo essersi rifiutato di pagare la suddetta cifra per trasmettere per suo conto le dimissioni on line, aveva chiesto ulteriori spiegazioni ad una consulente del lavoro per capire se la somma, che riguardava l'iscrizione al sindacato che avrebbe seguito la procedura, è dovuta o meno.
"Essendo un obbligo di legge - afferma la Consulente del Lavoro - eravamo e siamo convinti che l'inoltro debba essere gratuito e, per aver chiarimenti circa quanto asserito dal lavoratore, abbiamo provato a chiamare il patronato. L'interlocutrice ci ha confermato che il servizio è a pagamento per i non iscritti al sindacato". "Dobbiamo dedurre - continua la professionista - che le dimissioni on line non servono ad evitare le dimissioni in bianco, ma a far proliferare le iscrizioni ai sindacati anche contro la volontà dei singoli lavoratori".
Procedura rigida - Altra vicenda problematica sulle dimissioni telematiche, che ha interessato questa volta più da vicino il campionato di calcio italiano, riguarda l’allenatore della Lazio Marcelo Bielsa, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni prima ancora di sedersi sulla panchina dei bianco celesti. Infatti, considerato che il Legislatore ha inteso di ritenere valide le dimissioni o risoluzioni consensuali, e quindi ritenere risolto il rapporto di lavoro, solo in caso di compilazione dell’apposito modello telematico, è molto probabile che le dimissioni rese da Bilesa siano proprio inefficaci. Non basta dunque una semplice lettera in cui scrivere che il contraente intende recedere dal rapporto di lavoro, in quanto il Legislatore ha introdotto un meccanismo piuttosto rigido al fine di eliminare l’abuso delle c.d. “dimissioni in bianco”.
Ricordiamo che lo sport professionistico segue sì regole speciali e ben specifiche, ma non sembra che il Ministero del Lavoro (Circolare n. 12/2016) abbia inclusi anche questi ultimi tra i soggetti esonerati alla procedura di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che continua a non essere applicata: