12 ottobre 2012

Dimissioni. Quando presentare l’invito al lavoratore?

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’invito del datore di lavoro rivolto al lavoratore dimissionario può anche essere effettuato immediatamente dopo il ricevimento della lettera che annuncia il preavviso. A confermarlo è la Fondazione Studi dei C.d.L. rispondendo a un quesito relativo alle recenti modifiche apportate dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’istituto delle dimissioni.

Il quesito – A seguito delle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro in tema di dimissioni, gli esperti della Fondazione Studi sono stati interrogati sul fatto se l’invito del datore di lavoro di cui all’articolo 4, c. 19, L. 92/2012 non necessariamente deve essere inoltrato al lavoratore successivamente all’effettiva data della risoluzione del rapporto di lavoro, bensì possa essere effettuato anche immediatamente dopo il ricevimento della lettera di dimissioni. Il quesito sorge spontaneo visto che nessuno vieta di effettuare oggi una trasmissione telematica dove come data di risoluzione per dimissioni viene indicato un giorno anche di molti mesi successivo.

La dimissioni – D’ora in poi, il datore di lavoro ha l'onere di invitare il dimissionario (allegando copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione) a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ovvero a recarsi presso la D.T.L. o il C.P.I. perché l'atto venga convalidato. In alternativa, il datore di lavoro può consegnare tale richiesta a mano ovvero spedirla al domicilio indicato nel contratto di lavoro oppure a un diverso domicilio che gli sia stato formalmente comunicato. Qualora il datore di lavoro non dovesse adempiere entro 30 giorni dalla data delle dimissioni ai suddetti obblighi, le stesse vengono considerate nulle poiché l’invito alla convalida costituisce un preciso onere del datore di lavoro. Il lavoratore, dal canto suo, entro 7 giorni dall’invito alla convalida può scegliere fra tre opzioni: convalidare le dimissioni; revocare le dimissioni o la risoluzione; sottoscrivere la dichiarazione. Il silenzio assenso renderà efficaci le dimissioni. La nuova disciplina, dunque, ammette esplicitamente il “ripensamento” del lavoratore, il quale può revocare le proprie dimissioni comunicando tale intenzione anche, ma non obbligatoriamente, “in forma scritta”.

La risposta della Fondazione Studi – Gli esperti della Fondazione Studi concordano con chi afferma che l’invito del datore di lavoro (ossia l’invito a presentarsi presso la D.T.L. o il C.P.I. territorialmente competenti per sottoscrivere la lettera di dimissioni) non necessariamente deve essere inoltrato al lavoratore successivamente all’effettiva data della risoluzione del rapporto di lavoro, ma può essere benissimo effettuato anche immediatamente dopo il ricevimento della lettera di dimissioni. Ciò per distinguere la data di manifestazione della volontà dalla data in cui questa volontà avrà il suo effetto (il periodo intercorrente tra le due date è il periodo di preavviso più o meno rispettato nelle previsioni del CCNL).
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