29 aprile 2015

DIS-COLL al debutto ufficiale

Fino all’11 maggio 2015 la domanda potrà essere inoltrata in maniera cartacea ovvero tramite PEC

Autore: Redazione Fiscal Focus
Come annunciato nei giorni scorsi, è arrivata la tanto attesa circolare dell’INPS (la n. 83) in merito alla nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di co.co.co. anche a progetto (DIS-COL). In particolare, è stato precisato che fino all’11 maggio 2015 la domanda volta a ottenere il beneficio può essere presentata sia in forma cartacea sia tramite PEC. Il modulo è scaricabile dal sito dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “Prestazioni a sostegno del reddito” della sezione “Moduli”.

Utili chiarimenti sono giunti anche in merito ai termini d’invio dell’istanza. Infatti, qualora la cessazione dell’attività lavorativa fosse intervenuta nel periodo “1° gennaio – 27 aprile 2015”, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio 2015 (68gg dalla pubblicazione della circolare INPS in trattazione).

Mentre le eventuali domande, intese a ottenere l’indennità “Una Tantum CoCoPro 2014” - presentate nel periodo “1° gennaio – 27 aprile 2015”, per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015, saranno gestite come domande di DIS COLL.

DIS-COLL - Il nuovo ammortizzatore sociale, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, sostituisce l’indennità una tantum introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012). Essa scatta in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel periodo “1° gennaio – 31 dicembre” di quest’anno ed è rivolta ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Restano esclusi, invece, gli amministratori e i sindaci.

Affinché il lavoratore abbia diritto alla DIS-COLL, è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000). L’interessato è tenuto a inviare al servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), sia la dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta sia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID);
• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• maturazione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Domanda e decorrenza
- La domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Sul punto, utili chiarimenti sono giunti in caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti:
• durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato;
• ovvero, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

Nel primo caso, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel secondo, invece, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio. Ipotizziamo che un rapporto di collaborazione sia cessato il 31/05/2015, con inizio di maternità previsto per l’1/07/2015 e fine periodo di maternità per l’1/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). In tal caso, dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.

Regime fiscale - Sul versante fiscale, la DIS-COLL è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria (art. 23 del D.P.R. 600/73) e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Eventi di disoccupazione 2013 – Infine, ai collaboratori che hanno presentato entro il 31.12.2014 la domanda “una tantum” per i periodi di disoccupazione riferiti all’anno 2013 e che possono fare valere nel medesimo anno 2013 almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata presso l’INPS e nell’anno 2014 almeno un mese di contribuzione nella predetta Gestione, sarà erogata la predetta indennità una tantum.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy