Con l’approssimarsi del periodo estivo, si avvicina un’importante scadenza per le aziende che fermano totalmente o parzialmente la propria attività al fine di far fruire ai propri dipendenti le ferie collettive. Infatti,
entro il 31 maggio p.v. le aziende interessate possono richiedere telematicamente all’INPS il
differimento del versamento contributivo; differimento, tra l’altro, che non riguarda solo il versamento dei contributi, ma anche la trasmissione telematica del flusso UniEmens.
Per fruire della sospensione è necessario essere in possesso del Pin e attenersi al seguente percorso disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it):
“servizi online” -> “aziende consulenti e professionisti” -> “cassetto previdenziale” -> “comunicazioni online” -> “invio nuova comunicazione” -> “codice 445 richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”.
È bene precisare sin da ora che l’autorizzazione al differimento non è vincolante, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell’istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.
Ferie collettive - Per “
ferie collettive” deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio in tutte le sue articolazioni.
La possibilità di prorogare i versamenti contributivi viene data per sopperire alla particolarità della situazione che si determina in occasione delle chiusura delle aziende per ferie collettive, caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.
Se le ferie sono in agosto e non vi è la possibilità di effettuare il pagamento (contributi relativi al mese di luglio), lo stesso può essere effettuato a settembre.
Si precisa, inoltre, che di solito tale problema sorge durante la stagione estiva, ma il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi estivi, rispettando sempre però il termine del 31 maggio per la presentazione dell’istanza di differimento.
Differimento contributivo - Il differimento può essere richiesto dal datore di lavoro una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di
un solo mese. Infatti, qualora l’azienda chiuda per ferie in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere il differimento, e nel caso in cui il periodo feriale sia posto a cavallo di due mesi, dovrà essere applicato il criterio secondo il quale il differimento riguarderà gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.
Come presentare la richiesta? - Le aziende interessate alla sospensione potranno presentare la richiesta utilizzando il canale telematico dell’INPS (www.inps.it), nella sezione "Servizi Online". Più nel dettaglio, deve essere utilizzato il "
Modulo 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive", accessibile dal "Cassetto previdenziale" dell’area "Aziende consulenti e professionisti" (area DiResCo).
Una volta selezionato il predetto modulo, il sistema richiede
il numero di matricola dell’azienda per la quale si richiede il differimento. Dopo aver ottenuto la conferma dei dati aziendali e della validità della delega a operare per conto dell’azienda, è necessario indicare:
- il mese e l’anno della chiusura aziendale per ferie collettive;
- la data entro la quale s’intende provvedere agli adempimenti connessi al periodo di chiusura.
Contestualmente all’inserimento dei predetti dati, dovrà essere rilasciato il documento che attesta l’ammissione al differimento degli adempimenti contributivi.
Versamento - Il versamento dei contributi, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito, e dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione. Qualora tale tasso dovesse modificarsi nel periodo tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, dovrà applicarsi l’interesse che l’INPS comunicherà al momento della concessione del differimento.
La domanda può essere presentata anche dopo il termine del 31 maggio, dato che lo stesso
non è perentorio, ma è necessario motivare il ritardo.
Oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’
UniEmens, in particolare, nell’elemento “AltrePartiteaDebito” di “DenunciaAziendale” dovrà essere indicato:
il codice “
D100” nell’elemento “CausaleADebito”;
e valorizzato
l’importo degli interessi nell’elemento “SommaADebito”.