19 febbraio 2016

Garanzia Giovani: l’incentivo segue la regola dell’incremento occupazionale netto

Per accedere a Garanzia Giovani, oltre ai limiti di cui al regime “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con la Circolare n. 32/2016, ha illustrato la disciplina per l'applicazione dell'incentivo all'assunzione di giovani ammessi al programma "Garanzia Giovani" con le novità introdotte dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015. Con tale decreto, che ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 e annullato e sostituito il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, è stata rivista la possibilità di fruire del bonus occupazionale, adeguandone la disciplina prevista dall’art. 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014.
La possibilità di fruire dell’incentivo in parola è riconosciuta oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto, che deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno” (art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014).
A tal fine, sono stati aggiornati anche i moduli telematici “GAGI”.
Condizioni - Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:
• il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;
• il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
• il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Incremento occupazionale netto - Come precisato in premessa, ai fini della fruizione dell’incentivo - oltre i limiti di cui al Regime “de minimis” - l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
A tal fine, si precisa che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
In ogni caso, l’incentivo è applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta a una delle seguenti motivazioni:
• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d’età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Al riguardo, notevole importanza assume l’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il quale afferma che il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.
Ma quando si considera mantenuto l’incremento occupazionale netto?
Ebbene, qualora - nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese - non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.
Laddove siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui a essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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