11 luglio 2016

Il decreto correttivo al Jobs Act secondo i CdL

In un’audizione presso la Commissione Lavoro della Camera i Consulenti del Lavoro hanno presentato le proposte di modifica auspicate ai decreti attuativi del Jobs Act

Autore: redazione fiscal focus
Premessa - Il Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Luca De Compadri, è intervenuto il 6 luglio in audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per presentare un documento contenente le proposte di modifica auspicate dai CdL ai decreti attuativi del Jobs Act, nello specifico i Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311).

Con il presente contributo si sottolineano le proposte avanzate in materia di voucher, ANPAL e dimissioni in bianco.

Voucher – Le novità più importanti previste dal decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, riguardano sicuramente la piena tracciabilità di tali strumenti di remunerazione per la prestazione di lavoro prestata: viene previsto infatti che l’emissione dei voucher sia subordinata ad una procedura che permetta l’utilizzo dell’istituto subordinatamente alla comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla cui violazione si risponderà con le medesime sanzioni previste all’art. 15 comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in materia di lavoro intermittente, e in particolar modo “si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”.


Proprio su quest’ultima parte hanno chiesto un intervento i Consulenti del Lavoro, in quanto è stata proposta l'applicazione di una procedura di diffida nei casi in cui la comunicazione avvenga dopo i 60 minuti previsti dall’inizio della prestazione, ma comunque prima dell’effettivo inizio di quest'ultima, coerentemente con la diffidabilità dell’illecito prevista dal dall’art. 22 del D.Lgs. 151/2015: in tal caso infatti – fatta eccezione per le ipotesi di lavoro “in nero” di lavoratori stranieri irregolari e di minori non in età da lavoro – la diffida consente al datore di lavoro che regolarizza tempestivamente, di essere ammesso al pagamento della sanzione ridottissima pari al minimo della sanzione edittale per ciascuna fascia di irregolarità (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004).

Con riferimento alle modifiche previste all’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura, e in particolar modo all’esclusione del settore agricolo dal limite imposto per tutti gli altri committenti con riferimento all’ammontare massimo dei compensi per singolo committente, i CdL ritengono che “la modifica proposta sembra positiva e ragionevole nell’ottica di rendere equa l’applicazione della normativa tra i diversi settori economici”.

Proposte di modifica all’ANPAL – Con riferimento all’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui tanto si è parlato anche in sede di dibattito al Festival del Lavoro tenutosi nelle scorse settimane a Roma, i Consulenti del Lavoro hanno avuto di che confrontarsi anche con il Legislatore: infatti, secondo il correttivo in via di approvazione l’ANPAL, che si occuperà di “coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive d’impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo”, dovrebbe permettere anche un raccordo tra informazioni detenute anche da banche dati di soggetti privati accreditati e/o autorizzati, creando un sistema informativo organizzato ed efficiente, e che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro siano obbligatoriamente comunicate per via telematica unicamente all'Anpal, che si occuperà poi di metterle a disposizione dei Centri per l'Impiego, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla base delle attività per le quali hanno competenza.

Diritto al lavoro per i disabili - Con il decreto in questione si pongono modifiche non indifferenti anche per quanto riguarda il tema del computo dei lavoratori che siano disabili già prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento. Su questo tema i consulenti riconoscono un ampliamento di tale platea, ricomprendendo nel computo anche i lavoratori che patiscano una riduzione della capacità lavorativa pari alla soglia del 60 per cento, non soltanto superiore.

Videosorveglianza - Con riguardo all’art. 4 della L. 300/1970 (da poco modificato), si prevede che alle funzioni esercitate dalle DTL competenti, subentri l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che “i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico”. In particolare su questo tema, il consiglio Nazionale si è battuto per una quanto mai opportuna reintroduzione della possibilità di ricorso amministrativo avverso le decisioni in materia di videosorveglianza, in quanto in caso contrario tutte le controversie sul tema dovrebbero necessariamente portare una risoluzione davanti all’autorità giudiziaria, con conseguente aggravio notevole dei tempi, quando invece in un periodo storico in cui “la tensione è verso strumenti alternativi alla controversia, appare inopportuna l’eliminazione della possibilità di risolvere il conflitto in via amministrativa, sede sicuramente d’uopo per competenza, oltre al pregio di poter prevedere forme snelle e rapide per la sua trattazione e decisione”.

Dimissioni in bianco – Uno dei temi più dibattuti in materia di modifiche e correttivi al Jobs Act, è sicuramente la previsione della modalità di inoltro telematico delle dimissioni. Infatti, anche in fase di prima applicazione sono emerse da parte degli operatori del settore, compresi i Consulenti, tutte le incongruenze applicative del provvedimento, alle quali, secondo questi ultimi, sarebbe necessario provvedere con “una revisione complessiva dell'istituto delle dimissioni”. Premesso quanto sopra, è necessario segnalare che:
• le modifiche all’esame in materia di dimissioni, prevedono la possibilità di procedere, in alternativa alle dimissioni e risoluzione consensuale del contratto di lavoro con modalità telematica, alla convalida presso la Direzione territoriale del lavoro, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001;
• nell’ipotesi in cui il lavoratore non aderisca alle predette possibilità, con la conseguente necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto, si potrà procedere considerando quello del lavoratore un comportamento concludente.

Infatti si segnala infine che il correttivo dovrebbe anche escludere i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, dirigenti e quadri direttivi, in quanto si ritiene tali ipotesi rientrino tra quelle che consentono al datore di lavoro il recesso ai sensi dell’articolo 2118 C.c. e pertanto non suscettibili dei rischi del fenomeno delle dimissioni in bianco.
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