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L’art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008, chiarisce che la sorveglianza sanitaria deve essere espletata dal medico competente che collabora con il datore di lavoro per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ed anche alla “valutazione dei rischi”. La valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente, se nominato, previa consultazione con il RLS. La modifica parziale della sede lavorativa – come nel caso dello smart working - non varia le regole sulla sorveglianza sanitarie e, quindi, se parte dell’attività lavorativa viene svolta in altra località, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono come per legge.
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