14 settembre 2018

Lavoro a tempo parziale flessibile

Lavoro e Previdenza n. 165 - 2018

Il datore di lavoro non ha il diritto di mutare unilateralmente la durata della prestazione a meno che non abbia stipulato con il lavoratore una clausola elastica. Le parti che stipulano un contratto part-time possono concordare delle clausole accessorie che garantiscono al datore di lavoro una maggiore flessibilità nella definizione dell’orario di lavoro, consentendogli, in particolare, sia di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sia di aumentarne la durata (c.d. clausole elastiche). Vediamo come procedere.
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Lavoro a tempo parziale flessibile - Lavoro e Previdenza n. 165 - 2018
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