18 febbraio 2021

Licenziamento per superamento comporto

Lavoro e Previdenza n. 20 - 2021

Il licenziamento è l'atto che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale. Entrambe le parti possono recedere dal contratto di lavoro, quindi la categoria giuridica di riferimento è il recesso. Il recesso costituisce, ai sensi dell'articolo 1324 c.c., un atto o negozio unilaterale (in quanto espressione della volontà di una sola delle parti del contratto) e recettizio (in quanto diretto a produrre effetti nella sfera giuridica dell'altra). L'articolo 2110 del codice civile al comma 2 stabilisce che in caso di infortunio o di malattia (così come in caso di gravidanza o di puerperio) l'imprenditore ha diritto a recedere dal contratto di lavoro, solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Licenziamento per superamento comporto (239 kB)
Licenziamento per superamento comporto - Lavoro e Previdenza n. 20 - 2021
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy