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La disciplina in materia di tutela della maternità prevede in linea generale che il datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e, se il parto avviene oltre tale data, per il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto. Il divieto si estende, inoltre, ai 3 mesi successivi al parto e agli ulteriori giorni non goduti prima del parto, se avvenuto in data anticipata rispetto alla data presunta. La Legge di Bilancio 2019, tuttavia, ha concesso alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i 5 mesi successivi. Ciò può avvenire soltanto se risultano soddisfatti alcuni requisiti di base. Cosa deve fare il datore di lavoro?
La disciplina in materia di tutela della maternità prevede in linea generale che il datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e, se il parto avviene oltre tale data, per il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto. Il divieto si estende, inoltre, ai 3 mesi successivi al parto e agli ulteriori giorni non goduti prima del parto, se avvenuto in data anticipata rispetto alla data presunta. La Legge di Bilancio 2019, tuttavia, ha concesso alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i 5 mesi successivi. Ciò può avvenire soltanto se risultano soddisfatti alcuni requisiti di base. Cosa deve fare il datore di lavoro?