Premessa – È stato rilasciato il nuovo certificato antipedofilia necessario per lavorare con i minori. L'attestato, che contiene ora le sole indicazioni relative a reati sessuali e a interdizioni specifiche (ad esempio interdizione dalle scuole), sarà contrassegnato da un’avvertenza specifica sulla specialità dell'attestazione. Conseguentemente, dal momento che sono acquisite le sole informazioni previste dalla legge, non sarà più necessaria l'acquisizione del consenso dell'interessato. A renderlo noto è il Ministero della Giustizia con la circolare n. 24/2014.
La normativa – In particolare, stiamo parlando del D.Lgs. n. 39/2014 (entrato in vigore il 6 aprile 2014) che ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori, dando puntuale attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU. In particolare, l’art. 2 del suddetto decreto legislativo stabilisce che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del lavoratore al fine di verificare se lo stesso è stato condannato per alcuni reati specifici. Nel dettaglio, gli atti punti sono: prostituzione minorile (art. 600-bis del codice penale), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), turismo sessuale con minori (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 609-undicies), nonché l’esistenza di misure interdittive che comportano il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Campo di applicazione – Come già chiarito in precedenza dal Ministero della Giustizia, il nuovo adempimento riguarda solo le nuove assunzioni instaurate a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale a data. Inoltre, con la dizione “impiego di lavoro” il MLPS fa presente che essa non può essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma ricomprende anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori (quali ad esempio, collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione, ecc.).
Il nuovo certificato – Gli uffici locali, ora, potranno rilasciare un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”, contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:
- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);
- la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).
Le predette sanzioni interdittive, in particolare, saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.
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