13 maggio 2013

Nuovo art. 18. Inapplicabile ai processi in corso

Non è possibile applicare il nuovo art. 18 ai processi in corso
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – In mancanza di disposizioni transitorie, il nuovo testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori - modificato dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) - non è immediatamente applicabile ai processi in corso. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10550/2013.

Il caso
– La vicenda riguarda un dipendente della Telecom licenziato per aver abusivamente utilizzato il telefono cellulare avuto in dotazione per ragioni di servizio. In particolare, il dipendente aveva inviato moltissimi messaggi privati, circa 13mila per un valore di circa 1.500 euro. Secondo la Corte d’Appello di Napoli il licenziamento è illegittimo, ordinando così la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione. Infatti, il comportamento del dipendente, pur sanzionabile, non era così grave da giustificare il licenziamento, in quanto non è rilevabile alcuna ipotesi di frode dal momento che la società poteva tranquillamente controllare gli sms in uscita. A rafforzare la tesi dell’illegittimità del licenziamento vi è il fatto che il lavoratore si è dichiarato disponibile a risarcire il danno, che tra l’altro era di modesta entità. Inoltre, per problemi analoghi verificatesi in passato la società aveva proceduto solo a irrogare sanzioni conservative. La società, tuttavia, impugna la sentenza e ricorre alla Corte di Cassazione. Alla base del ricorso vi è essenzialmente: la mancata valutazione dell’adeguatezza della sanzione rispetto allo specifico comportamento contestato; la facoltà, quindi non l’obbligo, di conseguire un’attività costante di monitoraggio; la necessità di rapportare la sanzione al comportamento del dipendente, alla sua materialità e al lasso di tempo per il quale la condotta si è protratta.

La sentenza
– Gli Ermellini respingono i motivi del ricorso, confermando a pieno la linea del giudice della Corte d’Appello. La Corte di Cassazione, tra l’altro, afferma la non applicabilità del nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori al caso di specie, sulla base del fatto che attualmente manca una disciplina transitoria. Infatti, è stato chiarito che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) non può essere applicata ai processi in corso perché “comporta un evidente stravolgimento del sistema di allegazioni e prove, laddove non incide soltanto sull’apparato sanzionatorio ma anche sulla qualificazione giuridica dei fatti”. Di conseguenza anche le novità in tema di licenziamento, quindi il nuovo articolo 18 Statuto lavoratori, non trovano applicazione immediata ai processi in corso, altrimenti, osservano i giudici, si andrebbe contro ai principi della Costituzione, della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

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