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L’INPS, con la Circolare n. 139 del 17 luglio 2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito alla modifica degli artt. 32, 43 e 36 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 80/2015. In particolare, è stato stabilito che:
1. i genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti possono fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;
2. i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.
Attenzione. Le suddette novità valgono esclusivamente per il periodo “25 giugno - 31 dicembre 2015”.
È stato precisato, inoltre, che la fruizione del congedo parentale entro il suddetto periodo è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
(prezzi IVA esclusa)