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Prestatore di lavoro e datore possono, tramite il c.d. patto di prova, verificare la reciproca convenienza alla conclusione del contratto definitivo.
Il patto di prova è un periodo, con clausola contrattualmente prevista, durante il quale ognuna delle parti è libera di recedere dal rapporto di lavoro senza, di contro, soggiacere all’obbligo del preavviso o di indennità.
La durata massima del periodo – patto di prova, di norma, viene demandata alla contrattazione collettiva. La giurisprudenza è intervenuta al fine di precisare i limiti nonché le situazioni che possono rendere illegittimo il licenziamento durante il periodo di prova.
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