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ll periodo di prova, innovato nella sua durata dal decreto Trasparenza n. 104/2022, deve risultare da atto scritto e siglato contestualmente alla stipula del contratto di assunzione e prima dell’esecuzione del rapporto. Nella clausola con cui si prevede il periodo di prova devono essere indicate, con precisione, le mansioni affidate al lavoratore: l’omessa specifica indicazione delle mansioni è motivo di nullità del patto. La durata massima del periodo di prova, nell’ambito del limite stabilito dalla legge, è definita dai contratti collettivi, di secondo livello o aziendali. Di norma, la durata della prova è direttamente proporzionale alla complessità dell’attività richiesta, nonché all’esperienza e alle competenze necessarie, ma come si procede in caso di contratti a tempo determinato?
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