17 febbraio 2012

Retribuzione intera in caso di congedo parentale

È dovuta l’intera retribuzione qualora la lavoratrice fruisce di periodi di riposo “per allattamento”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –L’INPS, a seguito di una richiesta di chiarimento in merito alla determinazione della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell’indennità di congedo parentale qualora la lavoratrice madre abbia fruito di riposi giornalieri “per allattamento”, chiarisce che la retribuzione media globale giornaliera è generalmente determinata tenendo conto di due fattispecie, ovvero: gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice nel periodo di riferimento e dalle indennità corrisposte per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo. Tra l’altro, tale soluzione interpretativa risulta in linea sia con gli art. 36 e 37 della Costituzione sia con gli art. 39 e 43 del T.U. maternità/paternità, in base ai quali i periodi di riposo “per allattamento”, indennizzati in misura pari all’intera retribuzione, “sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 2781 del 16 febbraio 2012.

La ratio –Tutto ciò mira a garantire, alla lavoratrice madre che beneficia dei riposi in questione, il medesimo trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove non si fosse astenuta a tale titolo. Inoltre, la medesima ratio trova applicazione anche ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera di riferimento utile al calcolo delle indennità di congedo parentale.

Il calcolo –A conferma di quanto sopra esposto, è opportuno richiamare il criterio di calcolo della base retributiva di riferimento dell’operaia non agricola, qualora abbia praticato un orario di lavoro mediamente inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto “per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice”. Dunque, il criterio di calcolo consiste nel dividere l’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nel mese considerato per le ore di lavoro effettuate dalla lavoratrice interessata nel periodo medesimo; il quoziente ottenuto viene poi moltiplicato per le ore di lavoro contrattualmente previste nella giornata. L’importo ottenuto rappresenta la base retributiva di riferimento, che è uguale a quella che la lavoratrice avrebbe percepito qualora avesse praticato interamente l’orario di lavoro previsto dalle disposizioni contrattuali. Tali criteri si applicano anche:
- nel caso in cui il datore di lavoro considerasse i solo emolumenti corrisposti in ragione dell’attività prestata (con esclusione quindi delle indennità anticipate per i riposi giornalieri);
- per la determinazione della base retributiva giornaliera utile ai fini della liquidazione dell’indennità di malattia qualora l’evento si manifesti nel mese successivo a quello in cui la lavoratrice abbia usufruito di riposi per allattamento.
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