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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, ha chiarito che lo sgravio contributivo di cui alla L. n. 407/1990 – che verrà eliminato a decorrere dal 1° gennaio 2015 per effetto della Legge di Stabilità 2015 – non opera in caso di violazione del “diritto di precedenza”.
Violazione, questa, che si verifica esclusivamente in riferimento ad assunzioni effettuate per la “medesima qualifica” e per “mansioni sostanzialmente analoghe”.
Inoltre, viene specificato che la fruizione dell’agevolazione contributiva non è impedita in caso di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
(prezzi IVA esclusa)