21 ottobre 2015

Stabilità 2016. Premi di produttività a maglie larghe

Dopo un anno di stop, riprende la detassazione dei premi di produttività per l’anno 2016: esteso il campo di applicazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nell’importantissimo Cdm del 15 ottobre scorso, durante il quale il Governo ha varato la Legge di Stabilità per il 2016, interessanti novità sono trapelate anche sul fronte della detassazione dei premi di produttività, bloccata per l’anno in corso per mancanza di risorse finanziarie. Dunque, oltre al ripristino dell’agevolazione fiscale, l’Esecutivo ha pensato bene di estendere la detassazione anche alle forme di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale. Al riguardo, si ricorda che i lavoratori sono assistiti da un’imposta agevolata del 10% sulla retribuzione di produttività erogata da contratti territoriali o aziendali, che il Governo stima in 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi.

L’agevolazione massima è stata fissata in 2.000 euro, che possono essere aumentati fino a 2.500 euro qualora vengono contrattati anche istituti di partecipazione. Mentre i redditi ammessi all’incentivo sono stati innalzati da 40.000 (anno 2014) a 50.000 euro annui. A tal proposito, si specifica che le somme e i valori dei fringe benefit concessi ai dipendenti (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non concorrono, entro questi limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.

Retribuzioni di produttività – Per quanto riguarda le voci retributive detassabili, si presume che siano le stesse individuate per gli anni scorsi, ossia le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, ovvero le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
• ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati, finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idonee a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
• introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
• adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
• attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Smart working – La bozza del Ddl, inoltre, contiene una definizione più precisa di “smart working”, con l’intento di chiarirne l’ambito di applicazione esclusivamente all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
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