Datori di lavoro alle prese con le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità, in vigore dal 14 luglio 2018: in caso di rinnovo del contratto a termine, l’atto scritto deve contenere la specificazione di una delle causali previste dal Decreto Dignità. Qualora, invece, ci si trovi di fronte ad una proroga, l’individuazione della condizione alla base del contratto è necessaria soltanto se il termine complessivo supera i 12 mesi. Per i rapporti di breve durata non superiori a 12 giorni non è, invece, necessaria la forma scritta. I datori di lavoro possono usufruire più volte di tale tipologia contrattuale a condizione che non si superi il termine massimo dei 12 giorni. In tal caso, trattandosi di rinnovo, il rapporto deve essere supportato da una causale.
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Termine transitorio (339 kB)
Termine transitorio - Lavoro e Previdenza n. 148 - 2018
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