6 agosto 2015

Trasporto pubblico. Stop all’attività durante la gestazione

Il trasporto pubblico rientra tra le attività per le quali la madre lavoratrice non può essere adibita

Autore: Redazione Fiscal Focus
La lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, non può essere adibita al lavoro esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria. Ciò in quanto la suddetta attività rientra tra quelle per le quali vige il divieto di adibizione al lavoro previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001.

In ogni caso, si ricorda che il datore di lavoro deve comunque effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 16/2015.

Il quesito - L’OR.S.A. Trasporti ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione degli artt. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività.

In particolare, è stato chiesto se la disposizione in trattazione possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti, ex art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011.

Tutele lavoratrici madri – Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro evidenzia come il processo evolutivo della legislazione a tutela della maternità ha condotto al riconoscimento nei confronti della lavoratrice madre di istituti fondamentali, quali l’astensione obbligatoria dal lavoro e il sostegno economico nel corrispondente periodo, il divieto di licenziamento, nonché il divieto di adibizione a lavori faticosi o insalubri.
L’ordinamento italiano contempla, infatti, durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure volte a tutelare la salute e la sicurezza sia della lavoratrice madre che del figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore, quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento.

In particolare, l’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre ed insicuro l’ambiente di lavoro. Quindi, laddove ricorra una delle seguenti attività la lavoratrice deve essere adibita, se possibile, ad altre mansioni.

Ciò detto, e in relazione alla problematica sollevata il ministero del Lavoro evidenzia che, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, l’allegato A del D.Lgs. n. 151/2001 alla lettera o) indica i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”. Dal dettato normativo si evince come il Legislatore abbia inteso sancire la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria); diversamente, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all’interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto espressamente nell’ambito del medesimo allegato A (lett. b, c e d).

Risposta MLPS – La risposta al quesito posto è positiva. Infatti, alla luce delle osservazioni su esposte da parte del Ministero del Lavoro per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria. Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto in base a quanto contenuto negli allegati B e C, del D.Lgs. n. 151/2001.
Infine, il MLPS tiene a ricordare che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato.
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