È attesa per oggi (salvo imprevisti) la tanto sospirata firma del Presidente della Repubblica sui primi due decreti legislativi attuativi:
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e riforma degli ammortizzatori sociali. Per la loro piena operatività è necessario attendere poi la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da entrare ufficialmente in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. I lavori sono in leggero ritardo, visto che fonti governative avevano più volte indicato la data del 1° marzo 2015, come quella idonea a partire dalla quale le aziende potevano assumere in base alle nuove regole previste dal contratto a tutele crescenti.
Ritardo, questo, che sta provocando un po’ di disagi anche per gli imprenditori che, alla luce dello sgravio contributivo triennale di 8.060 euro annui, stanno aspettando l’entrata in vigore del D.Lgs in modo tale da poter procedere alle assunzioni usufruendo anche delle nuove regole in materia di licenziamenti.
Con l’imminente pubblicazione in G.U. del D.Lgs. diventano immediatamente efficaci sia il contratto a tutele crescenti che la nuova tutela per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (DIS-COLL). Mentre bisogna attendere il 1° maggio 2015 per vedere entrare in scena la NASpI, che sostituisce appunto l’ASpI e la mini-ASpI.
Tutele crescenti – Le novità principali sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si registrano sul fronte dei licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo eliminando la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Inoltre, viene meno anche la procedura preventiva prevista presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti). Infatti, nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un’indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a
2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque
non inferiore a 4 e
non superiore a 24 mensilità.
Tuttavia, esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia dimostrata
l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. In tal caso, l’indennità risarcitoria
non può essere superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Quindi, la reintegra si riduce a due soli casi:
1. licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale;
2. licenziamenti disciplinari qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale e contestato”.
Mentre è prevista una
tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio, quindi sottratta alla discrezionalità del giudice, negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ossia i c.d. “licenziamenti ingiustificati”.
Ammortizzatori sociali – Sul fronte del riordino degli ammortizzatori sociali, invece, il D.Lgs. introduce ben tre nuove forme di tutela la
NASpI, la
DIS-COLL e l’
ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con
esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• siano in stato di disoccupazione;
• possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
• possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La DIS-COLL, invece, è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12). Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
• possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Infine, l’ASDI - operativa in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015 - ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.