13 ottobre 2014

Violazione segreto bancario: lavoratore licenziabile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19612/2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Scatta il licenziamento per giusta causa del funzionario di banca qualora rilevi l’esistenza di indagini in corso al cliente “di riguardo”, in quanto tendente a realizzare illeciti interessi aziendali. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19612/2014.

La vicenda – Il caso riguarda un contenzioso instaurato tra un istituto di credito e un dipendente con qualifica di funzionario. La Corte d’Appello, in controtendenza alla sentenza del Tribunale, aveva respinto la domanda proposta da una lavoratrice volta a ottenere la reintegra nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole dalla banca di cui era dipendente e la condannava a restituire alla società le somme da lei percepite a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza impugnata. I Giudici, infatti, ritenevano che la condotta della lavoratrice – ossia aver riferito a un cliente della filiale da lei diretta, della richiesta di accertamenti bancari sul suo conto disposti dall'A.G. penale – era un’infrazione talmente grave da giustificare la sanzione disciplinare espulsiva. La lavoratrice impugna la sentenza e ricorre in Cassazione, sostenendo che i Giudici della Corte d’appello avevano ravvisato erroneamente una giusta causa di licenziamento infliggendole una sanzione proporzionata all'infrazione nonostante il rapporto fiduciario con la banca non fosse stato leso e che la stessa dipendente - con un'anzianità ultratrentennale e senza precedenti disciplinari - avesse agito in buona fede a tutela degli interessi aziendali e del cliente, avendo posto in essere solo un gesto di riguardo verso di lui.

La sentenza - La Cassazione però ha respinto il ricorso della lavoratrice. Infatti, i Giudici della Suprema Corte rammentano che anche l’istituto di credito ha un lecito interesse di poter contare su lavoratori che eseguano correttamente la prestazione richiesta eseguendo tutte le direttive aziendali senza esporre l'istituto medesimo a potenziali responsabilità (2049 c.c.). Al contrario, è un interesse illecito per un istituto di credito quello di fidelizzare il proprio cliente fornendogli non già migliori condizioni contrattuali (in termini di tassi applicati, possibilità di investimenti, servizi aggiuntivi etc), ma un aiuto - penalmente sanzionabile a titolo di favoreggiamento - a eludere indagini e/o misure cautelari reali legittimamente disposte dall'A.G., aiuto che la dipendente ha prestato al cliente informandolo degli accertamenti a suo carico. Quindi, quel che risulta leso non è il segreto bancario tra istituto di credito e cliente, ma l'affidamento della banca sul futuro corretto adempimento, da parte della dipendente, delle mansioni affidatele, correttezza che va intesa (anche) nei sensi di cui sopra.
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