15 luglio 2025

Redazione atti di cessione quote di Srl, estensione delle facoltà agli iscritti alla sezione B dell’Albo

La legge n. 191/2023 amplia le competenze professionali degli esperti contabili, superando la precedente esclusione e legittimandoli al deposito telematico degli atti non soggetti a rogito notarile

Autore: Lucia Giampà
La modifica dell’art. 31, legge n. 340/2000, introdotta dalla legge n. 191/2023, segna un cambio di prospettiva nell’ambito della presentazione telematica di atti societari, riconoscendo pari dignità operativa agli iscritti di entrambe le sezioni dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nei limiti delle attività non riservate ex lege ad altri soggetti.

Ne consegue che, in via generale, gli iscritti alla sezione B possono oggi assumere il ruolo di intermediario abilitato anche per il deposito degli atti di cessione di quote di S.r.l., ove non sia richiesto l’intervento del notaio. Si auspica, in ogni caso, un coordinamento interpretativo da parte degli Ordini territoriali, anche a tutela dell’omogeneità applicativa sul territorio nazionale. È quanto confermato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il PO n.43/2025, pubblicato il 15 luglio.

Il caso

Nel quesito in oggetto l’Ordine di Bergamo chiede chiarimenti in merito alla possibilità, per i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo, di redigere atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata; in quanto nel PO n.156/2015 si affermava che solo gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti potessero redigere atti di cessione di quote di Srl. Tuttavia, con la modifica dell’articolo 31 della legge n.340/2000, introdotta dalla legge n.191/2023, anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo possono ora presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA, escluse le attività riservate ai notai. Il menzionato Ordine chiede se, a seguito di questa modifica, anche i professionisti della sezione B possano ora redigere atti di cessione di quote Srl, attività finora loro preclusa.

La risposta del Consiglio Nazionale

L’art. 8-ter della legge n. 191/2023 ha riformulato il comma 2-quater dell’art. 31 della legge n. 340/2000, tale modifica ha superato il riferimento all’art. 78 del d.lgs. n. 139/2005, presupposto della precedente limitazione applicativa. La volontà del legislatore appare chiara: ampliare la platea dei soggetti legittimati all’inoltro delle comunicazioni e istanze al Registro delle Imprese, includendovi anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo.

Alla luce della novella legislativa, si ritiene che anche gli esperti contabili iscritti alla sezione B, muniti di firma digitale e incaricati dal legale rappresentante della società, possano redigere e depositare gli atti di cessionedi partecipazioni sociali di S.r.l. non autenticati da notaio, ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008.

Tale interpretazione si fonda su:
  • la lettera della norma, che include ora entrambe le sezioni A e B tra i soggetti legittimati;
  • la ratio legis, chiaramente orientata alla semplificazione amministrativa e all’eliminazione di ostacoli formali;
  • l’eliminazione del richiamo all’art. 78 del d.lgs. 139/2005, che era alla base dell’esclusione degli iscritti alla sezione B.
Resta fermo, naturalmente, che permangono riservate alla competenza notarile tutte le fattispecie per cui la legge prevede l’intervento obbligatorio del notaio.
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