26 luglio 2013

Area web dedicata alla FPC

Con l’informativa n. 6/13 il Cndcec spiega agli Ordini come procedere.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Una nuova via più semplice - Con l’intento di rendere meno complicata l’attività degli Ordini territoriali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha attivato l’area del sito internet dedicata alla FPC. La novità è stata diffusa e descritta nell’informativa n. 6 del 2013, nella quale si spiega che, in collaborazione con la Direzione Centrale della Finanza Locale - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del Ministero dell’Interno, è stato creato un sistema informatico che, a partire da ieri 25 luglio 2013, permetterà a ciascun Ordine di inoltrare le richieste di accreditamento degli eventi di FPC rivolte al Consiglio Nazionale in concomitanza con le richieste di condivisione al Ministero dell’Interno dei programmi degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria.

L’informativa e la classificazione degli eventi - A firma del direttore generale, Francesca Maione, l’informativa inviata ieri ai presidenti degli Ordini territoriali delinea le prescrizione da seguire per gli adempimenti legati alla FPC. Inoltre la missiva sottolinea che è richiesta la condivisione al Ministero dei programmi e dei test di approfondimento degli elenchi classificati nell'area C7bi5 dell'elenco materie dedicata esclusivamente alla “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”.

Le prescrizioni – Nello specifico, l’informativa n. 6/13 del Consiglio nazionale dispone che ciascuno singolo Odcec presti particolare attenzione ai seguenti punti: “- la nuova modalità di inoltro delle richieste di condivisione degli eventi formativi sostituisce quella cartacea o via mail, mentre restano ferme tutte le ulteriori indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 7 del 2012; - l'attestato che certifica la partecipazione all'evento formativo ed il superamento dei test finali, deve essere rilasciato esclusivamente dall'Ordine territoriale e deve contenere l'indicazione del superamento dei test finali; - affinché l'ufficio del Ministero preposto, in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate nella domanda di iscrizione al prossimo elenco in vigore dal 1° gennaio 2014, possa trovare corrispondenza con le informazioni presenti nel sistema informatizzato, l'Ordine, entro il termine ultimo del 30 novembre 2013, è tenuto ad aggiornare gli elenchi dei soggetti che abbiano conseguito crediti formativi per il superamento dei test finali somministrati a seguito della partecipazione ai corsi già condivisi dal Ministero nell'anno 2013 ed ai corsi che saranno condivisi successivamente alla messa in linea della nuova procedura informatica. Tale adempimento assume particolare importanza al fine di evitare eventuali esclusioni dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per errori derivanti dal mancato aggiornamento delle liste dei partecipanti”.

Crediti e iscrizione - I crediti formativi utili per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali potranno ritenersi acquisiti dal professionista solo qualora lo stesso abbia superato i test finali. Coloro che, pur avendo frequentato i corsi formativi, non hanno superato i test, non potranno essere inseriti nel suddetto elenco. In ogni caso, questi professionisti maturano i CFP per l'assolvimento dell'obbligo formativo del dottore commercialista e dell'esperto contabile.

Utilizzo e chiarimenti - Per quel che concerne l’uso della nuova procedura, il Consiglio nazionale invita gli Ordini a consultare l’apposita guida. Nel caso siano necessari ulteriori chiarimenti, si rende disponibile l’indirizzo mail del servizio di assistenza helpordini. “In ultimo, si precisa che, restando ferme le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 7 del 2012, le richieste di accreditamento/condivisione in materia C7bfs devono essere inserite sul portale del Consiglio Nazionale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento”, conclude l’informativa.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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