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La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno. Invece, gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo devono acquisire 30 crediti nel triennio, con un minimo di 7 crediti formativi per ciascun anno.
Tuttavia, con l’informativa n. 80/2022, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano De Nuccio, rende noto che in relazione alla riformulazione dell’obbligo formativo, nella seduta del 21-22 giugno scorso è stato deliberato che per l’anno 2021:
Di conseguenza, per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche nel caso in cui non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.