16 ottobre 2012

Contratto di rete: apertura ai professionisti

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici chiede una modifica al governo e al parlamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il contratto di rete per i professionisti - Con l’atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre scorso, inviato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al governo e al parlamento, è stata presentata istanza di intervento a modifica del Codice dei contratti affinché vengano inserite nel testo determinate norme che permettano la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara. Pertanto, essendo i professionisti degli “operatori economici” che possono aggiudicarsi appalti, ne deriva che se quanto afferma l’Autorità nella segnalazione venisse approvato, anche a loro dovranno aprirsi le porte dei contratti di rete. Ne consegue, comunque, la sottoscrizione del principio di responsabilità solidale per ciascun soggetto che aderisce al contratto di rete in fase di attuazione del contratto d’appalto.

I punti dell’atto di segnalazione - Da cosa nasce la richiesta dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici? Ebbene, l’origine di una siffatta iniziativa è da individuare nell’incontro dello scorso luglio con gli operatori del settore, evento dal quale era emersa la necessità di creare una via alternativa per ovviare all’impossibilità di ammissione in via interpretativa delle reti di imprese alle gare di appalto. Nello specifico, l’atto n. 2 del 27 settembre analizza determinati aspetti di natura giuridica e operativa che concernono le gare d’appalto, mettendo in luce temi quali il possesso dei requisiti di qualificazione e, in maniera particolare per quel che ci riguarda, la partecipazione anche di professionisti ai contratti di rete. Sulla base di tali argomenti di studio e confronto, l’Autorità ha sottolineato come debba considerarsi opportuno e prioritario individuare delle regole specifiche e mirate, anche in considerazione del fatto che il contratto di rete non è definibile alla stregua di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi.

Aggregazione tra imprese – La situazione attuale, caratterizzata da un difficile scenario economico, rappresenta un bacino abbastanza fertile, secondo l’Autorità, per il proliferarsi di nuove aggregazioni imprenditoriali. In particolare, nell’atto inoltrato al governo e al parlamento si sottolinea che l’aggregazione tra imprese debba essere largamente sostenuta attraverso politiche mirate e, soprattutto, alla luce di quanto disposto nello statuto delle imprese e dell’imprenditore, dall’art. 2, lett. n), L. 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese).

L’imprenditore e il professionista – Il professionista può essere considerato quale imprenditore? L’Autorità ha altresì inteso spiegare come sia giunta a dare una risposta a siffatto quesito. Solo determinati imprenditori possono entrare a far parte di un contratto di rete e, di conseguenza, partecipare a una gara d’appalto. Ora, nel proprio documento l’Autorità di vigilanza ha spiegato che secondo le disposizioni in corso, ossia alla luce dell’art. 3, co. 4ter e ss. D.L. 5/2009, la cerchia di imprenditori che possono sottoscrivere dei contratti di rete risulta abbastanza circoscritta ai soli soggetti che rispondono alle caratteristiche individuate dall’art. 2082 c.c. A questo punto, è ovvia la speranza dell’Autorità che confida in un superamento di siffatte limitazioni a favore, quindi, dei professionisti. Infatti, il parere è che bisognerebbe intendere come imprenditori che possono partecipare a contratti di rete, tutti quei soggetti che stanno svolgendo “qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato”, quindi non solo a coloro che hanno un determinato status giuridico. Pertanto appare quanto mai necessaria e improcrastinabile una modifica del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 che ha istituito e regola i contratti di rete, a patto però che si tratti di “una modifica legislativa volta permettere la partecipazione alle reti di impresa anche a professionisti non qualificabili alla stregua di imprenditori in senso civilistico”.

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