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La circolare - La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro si è interrogata ancora una volta in merito alla recente discussione sul disegno di legge riguardante la riforma del lavoro. A ben vedere, tramite la circolare n. 9, il centro di ricerca della categoria professionale guidata da Marina Calderone ha posto un interessante focus sulle modifiche che questa bozza di riforma apporterà alla legge 15 luglio 1966, n. 904 e, in generale, alle politiche di tutela dei lavoratori qualora dovesse prospettarsi l’eventualità di un licenziamento illegittimo.
Licenziamento individuale –In base alla normativa ancora in vigore, nel caso in cui un datore decida di procedere al licenziamento di un’unità lavorativa posta alle sue dipendenze, non ha alcun obbligo di indicare nella comunicazione di licenziamento individuale le motivazioni alla base dell’interruzione del rapporto lavorativo. Ciò detto, però, se entro 15 giorni dal recesso il lavoratore richieda una fedele spiegazioni dei motivi che lo hanno condotto al licenziamento, il datore di lavoro non può esimersi dal redigerli in forma scritta e per tale adempimento avrà sette giorni di tempo a partire dalla data di ricezione dell’istanza del lavoratore. Come abbiamo visto, questa procedura è quella che attualmente viene applicata nei casi di licenziamento individuale. Ora, con la prossima (e, a quanto pare, imminente) approvazione della riforma del lavoro la comunicazione diventerà obbligatoria, tant’è che la circolare afferma che “la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”. Da questo si deduce che qualsiasi tipo di recesso del rapporto lavorativo, sia esso avvenuto per cause oggettive o cosiddette economiche, dovrà essere necessariamente accompagnato da una specifica motivazione dettagliata, chiara ed esaustiva in merito alle circostanze che hanno indotto al licenziamento.
Articolo 18 –La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro si è altresì interrogata in merito alla questione inerente il discusso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. A riguardo, il parere del centro di ricerca è che sostanzialmente la sfera applicativa della norma risulta inalterata, in quanto “si applica soltanto al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascun sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo”, oltreché a quelle realtà imprenditoriali che hanno alle dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15, dislocati però in diverse sedi site nel territorio del medesimo comune. Il provvedimento verrà applicato anche a quei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano più di sessanta dipendenti. Pertanto, le regole della tutela obbligatoria prevista dalla Legge n. 604/1966 rimangono immutate per quei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune ovvero fino a un numero complessivo di 60 dipendenti.