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Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è oggi una tipologia contrattuale utilizzabile senza necessità di giustificarne l’adozione né di esplicitare le causali che hanno determinato la scelta di apporre un termine al rapporto di lavoro instaurato.
Sempre più datori di lavoro ne apprezzano la flessibilità nonostante il maggior onere, in termini di contribuzione che questa opzione comporta in capo all’azienda: sono davvero pochissime, infatti, le possibilità di poter fruire di sgravi o agevolazioni all’assunzione e, inoltre, è necessario sostenere una contribuzione previdenziale aggiuntiva in misura pari all’1,40%.
Regole di impiego del lavoro a termine - In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine stipulati tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore non può essere superiore a trentasei mesi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, a prescindere dai periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l'altro.
L’unica deroga è costituita dalla possibilità di stipulare, una volta raggiunti i 36 mesi, un ulteriore contratto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nell’ambito di tale limite massimo di durata, il contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di cinque volte. In questo caso il riferimento deve essere fatto allo svolgimento di mansioni equivalenti.
I datori di lavoro possono assumere a tempo determinato un numero di lavoratori pari al massimo al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione. Per le aziende che occupano meno di cinque dipendenti è comunque possibile assumere un lavoratore a termine.
La legge prevede che i contratti collettivi nazionali, territoriali o anche aziendali possano:
N.B. In caso contrario il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
Lavoratori “extra” nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Con riferimento al settore del turismo e a quello dei pubblici esercizi è prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (c.d. lavori "extra" e "di surroga").
La contrattazione collettiva deve individuare i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra stante l’obbligo che intervengano i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La validità del contatto, infatti, è legata unicamente al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, prescindendo del tutto dall’esistenza o meno di particolari o straordinarie esigenze produttive.
Il lavoro extra deve identificarsi con attività che, pur essendo prevedibili e programmabili in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell’anno, non devono ripetersi quotidianamente né essere sempre dello stesso tipo.
Agevolazioni contributive - L’unico caso in cui è possibile fruire di un beneficio contributivo con riferimento ad un contratto a tempo determinato è rappresentato dallo sgravio al 50% previsto in caso di assunzione a tempo determinato di: