26 luglio 2018

Il professionista non paga l’IRAP per le consulenze

Autore: Paola Mauro
Dalla lettura dell’Ordinanza n. 17635/2018 della Corte di Cassazione (Sez. 5 civ.), emerge che, in tema di IRAP, non costituisce indice sintomatico della presenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista, né l’ammontare elevato del reddito né il versamento di compensi a terzi per occasionali attività di consulenza.

Ricorre per cassazione in un ingegnere che si è visto dare torto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in merito a un avviso di accertamento ai fini IRAP per il 2002.

La Commissione d’appello ha ritenuto che l’attività del contribuente fosse caratterizzata da un’organizzazione di beni strumentali di rilevanti dimensioni, capace di influire positivamente sul valore dei servizi professionali.

La CTR, in sintesi, ha rilevato che il contribuente:
  • aveva percepito elevati compensi;
  • aveva sostenuto, negli anni, rilevanti spese per gli immobili, per prestazioni alberghiere e di rappresentanza;
  • aveva corrisposto compensi ad altri professionisti.

Ebbene, dinanzi ai Supremi giudici l’ingegnere in questione ha ribadito di essere privo di autonoma organizzazione, disponendo dei soli strumenti necessari all’esercizio della professione senza l’ausilio di alcun dipendente o collaboratore.
  • Il ricorso è stato accolto.

La norma che interessa è l’articolo 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive «è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

Stando all’insegnamento delle Sezioni Unite (da ultimo, sent. n. 9451/2016), con riferimento ai proventi dell’attività svolta da un lavoratore autonomo o da un professionista, il presupposto impositivo IRAP di cui al citato D.Lgs. 446/97, art. 2, primo periodo, sussiste quando il contribuente:

A. sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
B. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.


Nell’ordinanza in esame, pertanto, il Collegio di legittimità rileva che, ai fini dell’IRAP:
  • il valore assoluto dei compensi e il valore assoluto dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non costituiscono elementi utili per desumere l'esistenza di una autonoma organizzazione (Cass. n. 8728/2018), atteso che i compensi elevati possono essere di per sé sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell'attività professionale esercitata e l'elevato ammontare delle spese può derivare da costi che sono strettamente afferenti all'aspetto personale dell'attività professionale (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante ecc.) e costituenti mero elemento passivo per l'esercente l'attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate, pertanto, all'implementazione dell'aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l'attività è concretamente esercitata;
  • fra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi personali di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività. Perché questi davvero rechino a essa un apporto significativo, occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella «attività diretta allo scambio di beni o di servizi», di cui fa menzione l'art. 2 del D.lgs. n. 446 del 1997, e ciò vale tanto per il professionista quanto per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità.

E allora la CTR meneghina, nel caso che si occupa, è incorsa nella violazione di legge denunciata dal ricorrente, «ritenendo la sussistenza di una autonoma organizzazione» - scrivono gli Ermellini - «in difetto della valutazione della consistenza di detti elementi in rapporto a principi giurisprudenziali che identificano i caratteri qualificanti il presupposto dell'imposta, laddove non può ritenersi che le spese per compensi a terzi per prestazioni afferenti all'attività professionale, in assenza di rapporto di lavoro dipendente, che, nella specie, il contribuente riferisce a tre fatture per consulenze richieste a professionisti, siano espressione di autonoma organizzazione, in quanto non indicative di significativo apporto di terzi (Cass. 26332 del 2017)».

Sulla base di questi rilievi, decidendo nel merito, i Massimi giudici accolgono il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
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