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Il lavoro a tempo parziale consiste in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, in riferimento al quale l’orario di lavoro è inferiore rispetto a quello normale (full-time) previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Con riferimento a questi contratti, la legge lascia molto spazio alla contrattazione collettiva che, integrando la disciplina legale, può regolare in concreto il lavoro a tempo parziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro, compreso il settore agricolo, a tempo sia determinato che indeterminato e anche in apprendistato, purché l’articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative.
La rilevanza della forma scritta - Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ad probationem, indicando la durata della prestazione lavorativa e, come stabilito dal Jobs Act, la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
In caso contrario, su domanda del lavoratore, è dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Clausole elastiche - Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
In questi casi, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve diverse intese fra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti dinanzi alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
N.B. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Lavoro supplementare - Per lavoro supplementare si intende quello reso oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%.
Diritto di precedenza - Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza in caso di assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Part-time agevolato - I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla pensione di vecchiaia possono, in accordo con il datore di lavoro, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico.
In questo caso il datore di lavoro eroga al lavoratore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a suo carico per la prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
Ambito di intervento della contrattazione aziendale - La legittimità degli interventi operati dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale trae fondamento dalla circostanza che gli stessi siano stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La contrattazione può, in particolare, intervenire su: