15 novembre 2021

Cancellazione d’ufficio per incompatibilità dell’iscritto solo a procedimento disciplinare ultimato

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 211/2021

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio dell’Ordine territoriale non può procedere con la cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 211 dell’11 ottobre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale cancellazione d’ufficio per incompatibilità dell’iscritto (articolo 4, D. Lgs. n. 139/2005).

Al Consiglio Nazionale è pervenuto un quesito da parte di un Ordine territoriale il quale ha chiesto se, il Consiglio dell’Ordine, possa procedere alla cancellazione d’ufficio per incompatibilità (ex articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005) di un iscritto a carico del quale è in corso anche un procedimento disciplinare per altri motivi.

Preliminarmente il CNDCEC precisa che, in materia d’incompatibilità, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa d’incompatibilità e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:
  • nel caso di causa d’incompatibilità ancora in essere: dovrà rispettarsi la disciplina del “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18 luglio 2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tutt’ora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell’Ordine;
  • nel caso di causa d’incompatibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.

Fatta questa premessa, relativamente alla fattispecie prospettata, il Consiglio Nazionale, attesa la sussistenza dell’incompatibilità dell’iscritto, evidenzia che, la competenza a procedere è del Consiglio dell’Ordine, il quale deve aprire il procedimento sulla base del sopra indicato “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità” approvato in data 18 luglio 2003.

Tale procedimento può concludersi, secondo quanto disposto dall’articolo 19 del suddetto decreto:
  • a) con il proscioglimento del professionista;
  • b) con la cancellazione del medesimo dall’Albo, qualora non abbia provveduto a rimuovere la causa d’incompatibilità.

In virtù di quanto rappresentato nel quesito posto e considerando la pendenza di un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, secondo il CNDCEC deriva l’impossibilità di procedere con la cancellazione dell’iscritto fino a quando non abbia avuto termine il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso.

Sul punto il Consiglio Nazionale richiama anche il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dallo stesso nella seduta del 18-19 marzo 2015 ed in vigore dal 1° giugno 2015, il quale stabilisce, all’articolo 5, comma 8, che “l’iscritto all’Albo…non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”.

Detta norma determina l’impossibilità di cancellare l’iscritto nei confronti del quale sia pendente un procedimento disciplinare. Il CNDCEC spiega quanto affermato rilevando che, tale principio, trova la propria ratio nella necessità di evitare che il professionista possa cancellarsi dall’albo al fine di sottrarsi all’eventuale sanzione.

Il Consiglio Nazionale effettua, inoltre, una rilevante precisazione: il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile, altresì, dall’articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro, qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

Ciò è spiegato considerando che, siccome il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un ulteriore procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è evidente che, affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, il CNDCEC ritiene che il Consiglio dell’Ordine non possa procedere con la (eventuale) cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.
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