4 giugno 2021

CNDCEC: decorrenza del provvedimento di sospensione cautelare

I chiarimenti forniti nel Pronto Ordini n. 91/2021

Autore: Pietro Mosella
Il provvedimento di sospensione cautelare dell’iscritto all’Ordine, trattandosi di attività del Consiglio di Disciplina territoriale, deve recare la medesima data di decorrenza della misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria.

È quanto sancito nel Pronto Ordini n. 91/2021 del 25 maggio scorso, mediante il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del provvedimento di sospensione cautelare dell’iscritto.

Il parere del CNDCEC è scaturito da una richiesta di chiarimenti pervenuta dal Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale, il quale aveva rappresentato di dover deliberare circa un provvedimento di sospensione cautelare conseguente a provvedimento giudiziale (misura cautelare interdittiva dell’esercizio della professione per un anno emessa nei confronti di un iscritto), ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Tale Consiglio di Disciplina, richiamando le disposizioni contenute nel citato Regolamento, pone sostanzialmente al Consiglio Nazionale due quesiti in quanto:
  • chiede conferma che il provvedimento di sospensione cautelare consequenziale a provvedimento giudiziale possa essere emesso senza aver sentito l’incolpato;
  • chiede se, anche nel caso di irrogazione di provvedimento disciplinare conseguente a provvedimento del tribunale già efficace, esso sia soggetto al termine previsto dall’articolo 26, comma 3, del Regolamento, ovvero da quale diverso termine iniziale dispieghi il proprio effetto sospensivo, se dalla notifica del provvedimento disciplinare o abbia medesima decorrenza del provvedimento giudiziale.

Il parere del CNDCEC– Come evidenziato dall’Ordine territoriale, l’articolo 10, comma 3, del Regolamento prevede che il provvedimento di sospensione cautelare consequenziale a provvedimento giudiziale possa essere emesso senza aver sentito l’incolpato.

L’articolo 26 dello stesso Regolamento, inoltre, al comma 1 dispone che, i provvedimenti disciplinari emessi anche ai sensi del citato articolo 10, siano notificati entro trenta giorni dalla pubblicazione e, al successivo comma 3, stabilisce che, i citati provvedimenti, diventino esecutivi una volta spirato il temine per l’impugnazione.

Considerando, quindi, anche quanto previsto dalle suddette disposizioni, in merito al primo quesito posto, il Consiglio Nazionale preliminarmente sottolinea che sarà cura del Consiglio di Disciplina dare esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, disponendo nella medesima seduta l’immediata apertura del procedimento disciplinare (anche senza la prodromica fase preistruttoria) e la sospensione cautelare del professionista (ai sensi dell’articolo 53, comma 2, D. Lgs. n. 139/05 e dell’articolo 10, comma 2, del summenzionato Regolamento).

Lo stesso CNDCEC precisa, altresì, che l’articolo 10 del Regolamento in questione, prevede al comma 3 che “l’incolpato, salvo l’ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l’obbligo di audizione può essere sostituito dall’invito a presentare una memoria difensiva e dall’audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale”.

Sempre il Consiglio Nazionale spiega che, l’espressione “applicazione consequenziale”, è da intendersi nel senso che, nel caso di provvedimento direttamente disposto dall’Autorità Giudiziaria (come nel caso di specie), il quale implica l’interdizione dall’esercizio professionale, l’audizione del professionista (che pure può essere sempre effettuata per consentire all’iscritto di esporre la propria difesa innanzi al Consiglio) non è necessaria, in quanto non potrebbe determinare un provvedimento diverso rispetto a quello, comunque indispensabile, della sospensione cautelare del professionista, atteso che l’Autorità giudiziaria si è già pronunciata al riguardo.

Per quanto concerne il secondo quesito posto all’attenzione del CNDCEC relativo alla decorrenza del provvedimento di sospensione cautelare, nella fattispecie prospettata, quest’ultimo evidenzia dapprima che, trattandosi di attività “vincolata” da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, è necessario assumere la misura della sospensione cautelare relativa alla sospensione dall’esercizio professionale conformemente a quanto disposto nella misura cautelare interdittiva già irrogata dalla Autorità Giudiziaria nei confronti dell’iscritto. Il provvedimento cautelare - come ritiene il Consiglio Nazionale – deve, quindi, recare la medesima data di decorrenza della misura summenzionata disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Concludendo, il CNDCEC effettua un’ulteriore precisazione: una volta deliberata la sospensione cautelare, il Consiglio di Disciplina dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine, il quale dovrà effettuare la trascrizione nell’albo della misura cautelare disposta nei confronti dell’iscritto.
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