24 ottobre 2022

CNDCEC: divieto di trasferimento dell’iscritto in pendenza di procedimento disciplinare

Il professionista corrisponde le quote annuali d’iscrizione all’albo sin da quando rimane iscritto

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito del trasferimento dell'iscritto da un albo all’altro, qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione, poiché il trasferimento è un procedimento complesso (cui afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza), è evidente che, affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.
Fino a quando il professionista rimane iscritto all’albo, inoltre, dovrà corrispondere all’Ordine di appartenenza le quote annuali d’iscrizione allo stesso.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 165 del 18 ottobre 2022, con il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti relativamente al caso prospettato nell’ambito della procedura di cancellazione per morosità di un iscritto a carico del quale sia attualmente in corso un procedimento disciplinare dipendente da un altro procedimento penale pendente.

Un Ordine territoriale, infatti, ha posto al CNDCEC un quesito nel quale si pone il caso di un iscritto in capo al quale è attiva la sanzione disciplinare di sospensione della durata di un anno, comminata per morosità. A carico del medesimo iscritto, inoltre, è pendente un altro procedimento disciplinare aperto a seguito di un giudizio penale ancora in corso.

Lo stesso Ordine rammenta che, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la Riscossione dei contributi (recante “Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi”), si dovrebbe procedere con gli adempimenti atti a concretizzare la cancellazione dell’iscritto dall’Albo professionale.

Detto articolo 7, infatti, stabilisce che «ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione. L’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell’Ordine, anche attraverso l’adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute…».

L’Ordine fa presente, altresì, come l’articolo 5, comma 8, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, preveda che «l’iscritto all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare».

In virtù delle richiamate disposizioni, l’Ordine territoriale ha chiesto al Consiglio Nazionale:
  1. se sia possibile procedere alla cancellazione per morosità dell’iscritto, nonostante penda a suo carico un altro procedimento disciplinare scaturito da un giudizio penale ancora pendente;
  2. se, nel caso in cui l’iscritto non possa essere cancellato per morosità, le quote annuali d’iscrizione all’albo che matureranno siano dovute.
Il parere del CNDCEC - Con riferimento al primo quesito posto, il Consiglio Nazionale evidenzia che, nel caso di specie, il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile, altresì, dall’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

In virtù di quanto appena sopra esposto, il CNDCEC spiega che, poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è evidente che, affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

In relazione al secondo quesito posto, invece, il Consiglio Nazionale afferma che, fino a quando il professionista rimane iscritto all’albo, dovrà corrispondere all’Ordine di appartenenza le quote annuali d’iscrizione allo stesso.
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