Con l’informativa n.65/2021, il CNDCEC rende noto che è stato siglato un nuovo accordo con l’Agenzia delle Entrate per definire le modalità delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali. Grazie al nuovo accordo, gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse nell’anno precedente, in quanto l’adempimento si ritiene assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate.
Quindi, a partire da quest’anno gli Ordini non dovranno più predisporre il file tramite il programma “ORDINI 2.0” e spedirlo tramite il Desktop Telematico del sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto all’invio dei dati previsto dal D.P.R. 605/1973 provvederà direttamente il Consiglio Nazionale attraverso l’Albo Unico Nazionale.
Nelle more dello sviluppo del servizio in cooperazione applicativa, lo scambio dei dati al 31.12.2020 avverrà entro la data del 10 giugno 2021 attraverso uno scambio di PEC tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate. Entro la stessa data e con le medesime modalità saranno trasmesse le informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni occorse nel periodo 1° gennaio 2021 – 11 giugno 2021.
Successivamente, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale e riporterà le informazioni aggiornate alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell’adempimento di cui al citato articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 605/1973, si considereranno le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Nell’accordo è previsto un nuovo servizio web AdE riservato agli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione sarà accessibile esclusivamente ai soggetti che risulteranno regolarmente iscritti all’albo sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.
La mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi comporterà l’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” e, di conseguenza, l’inibizione dell’accesso al servizio di gestione delle procure, nonché l’inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.
Con riferimento ai controlli il Consiglio Nazionale potrà, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione, attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità. Tali richieste saranno inviate agli Ordini dal Consiglio Nazionale tramite PEC. Gli Ordini dovranno effettuare le eventuali correzioni dei dati dell’albo attraverso l’area riservata del portale www.commercialisti.it.
In ogni caso, stante la necessità condivisa di monitorare gli effetti dei citati controlli, fino al 30 settembre 2021 l’Agenzia non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” per difetto di trasmissione o non superamento degli stessi.
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