6 settembre 2022

CNDCEC: pubblicato lo schema di relazione al bilancio consolidato 2021 degli enti locali

È una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’Organo di revisione

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile ieri la bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021.

A corredo del documento, viene anche fornita una check list, quale utile supporto per lo svolgimento dei controlli specifici necessari alla compilazione della relazione.

La bozza del documento è redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida della Corte dei Conti ed aggiornata con le novità del quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (D.M. 1° settembre 2021).

Lo stesso documento, composto da un testo word con traccia della relazione dell’Organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, il quale resta il principale responsabile dell’adempimento.

Lo schema di relazione che viene presentato, è predisposto nel rispetto della Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. n. 118/2011.

Per la formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC. Lo schema di relazione tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione del documento, ovvero il 5 settembre 2022.

Il documento, dopo l’introduzione, si sofferma sulle rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo specificando come, nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di revisione economico-finanziaria abbia verificato che:
  • siano state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare (in caso di risposta affermativa, occorre specificare le motivazioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione di rettifiche di pre-consolidamento e la loro origine);
  • in caso di rettifiche effettuate direttamente dall’Ente capogruppo, dovute al mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall’Ente stesso, siano stati riportati/non sono stati riportati in nota integrativa i componenti del gruppo che hanno disatteso le Direttive;
  • in caso di rettifiche effettuate direttamente dall’Ente capogruppo, dovute al mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall’Ente stesso, siano state riportate/non sono state riportate in nota integrativa le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per l’elaborazione del bilancio consolidato.
Spazio poi alle verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo e, successivamente, allo Stato Patrimoniale consolidato, dove si presenta una tabella in cui sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato dell’esercizio 2021, con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

A seguire si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo (fornendo evidenza delle elisioni operate in ragione delle operazioni infragruppo), per poi passare all’analisi dello Stato Patrimoniale passivo.

Il documento, successivamente, approfondisce gli aspetti del Conto economico consolidato, presentando una tabella in cui sono riportati il risultato d’esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 e dell’esercizio precedente, nonché i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2021, con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Si prosegue con l’analisi del Conto Economico Consolidato e con la Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa. Sul punto, viene specificato nel documento che, l’Organo di revisione, debba rilevare che al bilancio consolidato sia allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. Quest’ultima indica:
  • i criteri di valutazione applicati;
  • le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
  • distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
  • la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
  • la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
  • la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
  • cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
  • per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
  • l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;
  • l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascun componente.
Il documento, redatto dal CNDCEC, termina con le consuete osservazioni e conclusioni.
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