28 novembre 2020

Collegi di Disciplina: chiarimenti in caso di componente dimissionario

Nei P. O. indicazioni anche sullo svolgimento delle sedute disciplinari in videoconferenza

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio di Disciplina dovrà procedere alla sostituzione del componente dimissionario attingendo alla lista dei nominativi predisposta dal Presidente del Tribunale, in base all’ordine della medesima. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 139/2020, pubblicato nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione alla composizione dei Collegi di Disciplina.

Nell’ambito delle sedute disciplinari in videoconferenza, inoltre, nel Pronto Ordini n. 182/2020, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi allo svolgimento delle stesse.

Il Pronto Ordini n. 139/2020 – Al Consiglio Nazionale sono state chieste alcune indicazioni ponendo il caso, a seguito di nomina a componente del Consiglio dell’Ordine, di un soggetto appartenente al Collegio di Disciplina (costituito da tre membri) che presenti le proprie dimissioni – a decorrere dalla data di insediamento del CDO – per incompatibilità.

Nello specifico, sono stati posti una serie di quesiti con i quali si domanda:
  1. se il Collegio possa validamente operare, nella composizione a due membri, dall’01.01.2021 ed in prorogatio sino all’insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina;
  2. se sia, per contro, obbligatoriamente tenuto a cooptare, in ordine di lista, i membri supplenti;
  3. in caso di riscontro positivo al punto 2), come si debba procedere nel caso in cui nessun dei membri supplenti fosse disponibile ad accettare la designazione.

Il CNDCEC ha, dapprima, ricordato l’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento), il quale dispone che “la carica di consigliere dell’Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale”.

Di conseguenza, considerando la suddetta disposizione, nel caso in cui il componente del Consiglio di Disciplina venisse eletto quale componente del Consiglio dell’Ordine e accettasse tale carica, dovrà necessariamente dimettersi dalla quella precedente, vista l’incompatibilità prescritta dalla norma.

Nel caso, invece, di dimissioni di un componente del Collegio/Consiglio di Disciplina, il Regolamento stabilisce, all’articolo 4, comma 3, che “alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall’elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell’Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del presente regolamento”.

In virtù di tutto quanto esposto, nelle fattispecie poste all’esame del CNDCEC, quest’ultimo evidenzia che, il Consiglio di Disciplina, dovrà procedere alla sostituzione del componente dimissionario attingendo alla lista dei nominativi predisposta dal Presidente del Tribunale, in base all’ordine della medesima. Qualora non ci siano più membri disponibili, il Consiglio dell’Ordine dovrà predisporre una nuova lista da inviare al Presidente del Tribunale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento. A tal proposito, quest’ultima richiamata disposizione stabilisce che “i membri dei Consigli di Disciplina sono nominati dai Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale, che li sceglie tra i nominativi indicati in un elenco predisposto dallo stesso Ordine”.

Infine, un’altra importante precisazione fornita dal Consiglio Nazionale, riguarda il periodo che intercorre tra le dimissioni e la sostituzione del componente dimissionario. Sul punto si chiarisce che, in attesa della sostituzione di quest’ultimo, il Collegio di Disciplina potrà svolgere la propria funzione anche in numero di due, atteso che, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, il numero di due componenti è comunque sufficiente, fermo restando l’obbligo prescritto dal sopra citato articolo 4, comma 3, del Regolamento.

Il Pronto Ordini n. 182/2020 – Nell’ambito dello svolgimento delle sedute disciplinari in videoconferenza, è stato posto al CNDCEC un quesito con il quale si richiede, su istanza del Presidente del Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale se, stante l'emergenza sanitaria in corso causata dal Covid-19, le audizioni del Consiglio di Disciplina o dei singoli Collegi possano validamente svolgersi in modalità a distanza.

Sul punto, anzitutto, il Consiglio Nazionale precisa che, vista la persistenza dello stato di emergenza sanitaria, le sedute dei Consigli di Disciplina possono essere svolte in videoconferenza.

In merito alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Disciplina in videoconferenza, invece, il CNDCEC rinvia alle indicazioni già fornite nella Informativa n. 64/2020, recante “Indicazioni in merito al riavvio dei procedimenti disciplinari dopo la sospensione ai sensi di quanto disposto dai D.L. n. 18 e 23 del 2020”, pubblicata il 4 giugno 2020.

Tale Informativa, infatti, aveva specificato che, le riunioni in videoconferenza con collegamento da remoto, garantiscono maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario e, al contempo, consente la partecipazione a distanza dalla sede del Consiglio di Disciplina.

Inoltre, era stato anche precisato che, la partecipazione a distanza alle riunioni dei Consigli di Disciplina territoriali, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e che permettano “la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l’identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all’ordine del giorno”. Dette strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono, comunque, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.
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