La terza sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n.6206/2021, revoca la sospensione delle elezioni degli ordini locali dei Commercialisti disposta dal TAR del Lazio con l’ordinanza n.5547/2021.
Infatti, il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile la disciplina posta dal DL n.293/1994, facendo da ciò derivare da un lato, la possibile decadenza dell’organo e, dall’altro, la nullità della delibera di fissazione della data di svolgimento delle elezioni, siccome assunta oltre la soglia massima temporale di durata del periodo di prorogatio, fissando la trattazione del ricorso il 25.02.2022.
Secondo il Consiglio di Stato, la decisione del TAR non tiene in considerazione le numerose eccezioni sollevate dalla difesa del CNDCEC, potenzialmente idonee ad accreditare un’alternativa esegetica incline a preservare la continuità operativa dell’organo attualmente in carica.
In particolare, è necessario un doveroso approfondimento in merito all’articolo 25 comma 14 del D.Lgs. n. 139/2005 che sembra accreditare una proroga dell’investitura dell’organo uscente fino all’insediamento del nuovo organo, tenendo conto del protratto regime di sospensione, introdotto dall’articolo 31 bis del DL 137/2020, imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari assunte dal giudice.
Tuttavia, il Consiglio respinge l’istanza cautelare rilevato che “se da un lato deve ritenersi meritevole di considerazione l’esigenza apprezzata dal giudice di prime curi di non fare eleggere e insediare organi eletti in violazione di norme imperative, parimenti non può essere trascurato che siffatta esigenza resterebbe immutata pur nella prospettiva – da ritenersi oggi attuale in considerazione delle esplicite sollecitazioni contenute nell’ordinanza qui gravata e della data non prossima dell’udienza di merito fissata dal TAR – di un commissariamento dell’organo in carica, evenienza questa, comunque, da scongiurare nelle more degli approfondimenti di merito che lo stesso TAR ha reputato necessari”.
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