10 novembre 2021

Composizione negoziata della crisi: il Regolamento per la formazione dell’Elenco degli esperti

È stato reso noto dal CNDCEC con l’Informativa n. 102

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con l’Informativa n. 102 dell’8 novembre 2021, ha reso noto il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), per la formazione dell’Elenco degli esperti indipendenti (di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021).

Ciò, ai fini del nuovo strumento della composizione negoziata della crisi, in vigore dal 15 novembre 2021, che può essere attivata da qualsiasi imprenditore iscritto nel Registro delle imprese.

Tale Regolamento, allegato alla stessa Informativa, disciplina analiticamente oltre che le modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento, anche l’obbligo formativo, le attribuzioni dell’Ordine territoriale, nonché l’attività d’istruttoria della domanda d’iscrizione all’Elenco e l’organizzazione dei corsi da parte degli Ordini.

L’Elenco degli esperti - Si ricorda che possono essere inseriti nell’elenco degli esperti indipendenti:
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono, inoltre, essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L’iscrizione all’elenco è, altresì, subordinata al possesso di una specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Nel Regolamento è stabilito che, ai fini del primo popolamento dell’Elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è continuo fino al 16 maggio 2022.

Informativa n. 102 - La citata Informativa scaturisce a seguito di quanto stabilito dal suddetto D.L. n. 118/2021, il quale prevede all’articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto), che i Consigli nazionali degli ordini professionali disciplinino con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle CCIAA, per la formazione dell’Elenco di esperti.

A seguito di tale previsione di legge, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 27 ottobre 2021, ha approvato detto Regolamento. All’interno di quest’ultimo sono disciplinate:
  • le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
  • le caratteristiche dell’obbligo formativo necessario per l’iscrizione all’elenco degli esperti;
  • l’attività istruttoria ed i controlli che gli ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati;
  • le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell’elenco;
  • le procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo richiesto dall’articolo 3, del D.L. n. 118/2021.

Nello specifico, in merito alle modalità di organizzazione e accreditamento dei corsi valevoli ai fini dell’iscrizione nell’Elenco in questione, il Regolamento illustra le caratteristiche che tali corsi devono possedere, al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC e che sono elencati analiticamente nell’Informativa in commento:
  • il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 118/2021;
  • è necessario identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti ad hoc per la formazione degli Esperti. L’elenco delle materie del CNDCEC è stato integrato con l’introduzione della “Macroarea F.1. Formazione esperti D.L. n. 118/2021”, che è composta da 11 codici materie;
  • al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti, così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’articolo 7 del presente regolamento;
  • il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso deve rilasciare un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie della “Macroarea F.1. Formazione esperti D.L. n. 118/2021”.

Il CNDCEC chiarisce, altresì, che l’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione all’Elenco degli esperti, può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, organizzato anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo stesso. Ne deriva che, nel caso in cui l’iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio Nazionale, l’Ordine, in sede di valutazione della domanda d’iscrizione, dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto dirigenziale.

Occorre ricordare, inoltre, che la frequenza di corsi non accreditati dal Consiglio Nazionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nell’Albo, consente solo la maturazione dei crediti per attività particolari previsti dall’articolo 16, lett. p), del regolamento FPC.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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