4 marzo 2023

Consiglio dell’Ordine con presidente ed otto consiglieri in caso d’indisponibilità della minoranza

I consiglieri dimissionari possono essere sostituiti solo con i non eletti della stessa lista

Autore: Pietro Mosella
In merito alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell’Ordine eletti nella lista di minoranza, qualora non si ravvisi la possibilità di sostituire i consiglieri dimissionari con i non eletti della stessa lista, il Consiglio si troverà ad operare con il presidente ed otto consiglieri.

È quanto afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nel Pronto Ordini n. 22, pubblicato il 27 febbraio 2023.

Il parere del Consiglio Nazionale, scaturisce a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha posto il caso relativo alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell’Ordine eletti nella lista di minoranza, a seguito delle dimissioni pervenute da due consiglieri.

Nello specifico, l’Ordine ha chiesto chiarimenti in merito al caso posto, in quanto, conseguentemente alle dimissioni dei due consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si è proceduto a convocare, ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 139/2005, i candidati non eletti della lista di minoranza e, al termine dello scorrimento della predetta lista, tutti i candidati non eletti si sono dichiarati non disponibili ad assumere l'incarico.

In virtù di quanto sopra prospettato, quindi, è stato chiesto al CNDCEC se, ai fini dell’integrazione del Consiglio dell'Ordine nella composizione originaria di 11 componenti, si possano convocare i due candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti della lista di maggioranza, oppure se sia necessario ricorrere ad elezioni suppletive per ricostituire l'integrità del Consiglio dell'Ordine.

Il parere del CNDCEC – In risposta al quesito pervenuto, il Consiglio Nazionale preliminarmente richiama il D. Lgs. n. 139/2005, il quale disciplina compiutamente le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio dell’Ordine, prevedendo espressamente all’articolo 16 che, fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, morte, dimissioni o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Lo stesso CNDCEC osserva che, l’ordinamento professionale, anche in considerazione del sistema elettorale basato su liste contrapposte guidate da un candidato Presidente, non prevede la possibilità di procedere con elezioni suppletive. Pertanto, i due consiglieri dimissionari, potevano essere sostituiti solo con i non eletti della stessa lista dei consiglieri dimissionari.

Di conseguenza - precisa il Consiglio Nazionale - non essendo stato possibile sostituire i due consiglieri dimissionari, il Consiglio si troverà ad operare con il presidente ed otto consiglieri.

A completamento di quanto sopra affermato, il CNDCEC richiama nel parere in commento anche quanto stabilito dal Ministero della Giustizia, con la nota del 26 gennaio 2011, chiamato a pronunciarsi su una questione analoga a quella posta dall’Ordine in questione.

Sul punto, infatti, il Ministero ha precisato come, l’articolo 16 del D. Lgs. n. 139/2005, preveda che i consiglieri che siano per qualsiasi causa venuti a mancare sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. Non sono, invece, previste le elezioni suppletive, evidentemente presumendosi che il Consiglio debba funzionare anche con un numero di consiglieri ridotto (come sembra debba verificarsi nel caso di specie, se non sono individuabili altri nominativi da sostituire ai dimissionari).

Quanto sopra esposto - evidenzia ancora il Ministero nella nota summenzionata - si evince, altresì, dal comma 3 della norma citata, il quale prevede che «se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio».

Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che in caso d’impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy