5 novembre 2021

Crisi d’impresa e risanamento aziendale: il ruolo dell’organo di controllo

Il documento pubblicato dalla FNC approfondisce un tema di grande attualità

Autore: Pietro Mosella
“Il D.L. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo” è il titolo del corposo documento pubblicato ieri dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC). Il citato decreto-legge, pubblicato sulla G.U. del 24-08-2021 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021, con l’obiettivo di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che la pandemia ha generato:
  • per un verso, sviluppa le scelte effettuate dalla decretazione emergenziale varata nel corso degli ultimi due anni;
  • per altro verso, conclude il processo di anticipazione dell'entrata in vigore di alcuni istituti disciplinati nel Codice della crisi, già iniziato con le novelle di fine 2020.

Il documento della FNC, dopo la premessa, approfondisce il tema del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e le disposizioni vigenti a seguito dell’entrata in vigore del menzionato D.L. n. 118/2021. Spazio poi alla composizione negoziata e alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative e alla conclusione delle stesse.

La parte centrale del documento fa chiarezza sul ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata, per poi effettuare alcune precisazioni sul regime dei controlli delle società destinatarie della previsione. Ci si focalizza poi sui doveri declinati nell’articolo 15 del D.L. n. 118/2021.

Dopo le responsabilità dell’organo di controllo, si passa alle conclusioni dove si evince che il decreto-legge in commento, con l’obiettivo di introdurre misure di supporto a tutte le imprese, senza effettuare distinzioni in base alle dimensioni o all’attività esercitata, per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi provocati dalla pandemia, introduce nel nostro ordinamento la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa che sostituisce, pro tempore, gli istituti disciplinati nel titolo II del Codice della crisi.

In sostanza il documento, dopo aver effettuato un generale inquadramento delle novità, si sofferma con particolare attenzione sul ruolo e sulle responsabilità dell'organo di controllo il quale, nonostante il rinvio dell'entrata in vigore delle procedure di allerta, è chiamato ad effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e a vigilare durante le trattative per la composizione negoziata.

Il ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata – La composizione negoziata può essere presentata dall’impresa volontariamente, ovvero, nelle società di capitali e nelle cooperative, originare dalla segnalazione dell’organo di controllo, quando nominato.

Non è da escludere che una società possa presentare istanza per l’accesso alla composizione negoziata motu proprio, vale a dire senza previa segnalazione da parte dell’organo di controllo.

Nelle società di capitali e in quelle cooperative, pertanto, l’istanza verrà presentata dal rappresentate legale della società previa delibera o determina dell’organo di amministrazione, fatte salve differenti previsioni dello statuto.

Nelle S.p.A. e nelle S.r.l., nelle società cooperative S.p.a. o nelle cooperative S.r.l., in cui risulti nominato l’organo di controllo (come prevede l’articolo 15 del D.L. n. 118/2021) quest’ultimo segnala all’organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza.

Il documento, sempre in merito al ruolo dell’organo di controllo, esamina diversi aspetti della disciplina, per poi soffermarsi sulla fase di accesso alle trattative per la composizione negoziata, analizzando la funzione consultiva ed il ruolo dell’organo stesso durante le trattative, nonché lo scambio di informazioni che avviene tra questo e l’esperto nell’ambito delle stesse trattative e la vigilanza del medesimo organo a seguito della composizione negoziata.

Le responsabilità dell’organo di controllo – Prima di procedere alle conclusioni, il documento della FNC esamina quanto disposto dall’ultimo comma del citato articolo 15 del D.L. n. 118/2021, il quale dispone che la tempestiva segnalazione all’organo di amministrazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accedere alle trattative e la vigilanza sull’andamento delle stesse, sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del Codice Civile.

Come evidenzia il documento, la precisazione effettuata dal sopra citato decreto-legge, è un importante indice per individuare canoni interpretativi adeguati nel circoscrivere i confini delle responsabilità dell’organo di controllo che si sia attivato nell’emersione tempestiva di situazioni in cui la crisi è probabile o già in atto.

La FNC precisa, altresì, che la formulazione letterale della norma, rimettendo alla discrezionalità del giudice la valutazione della condotta tenuta dall’organo di controllo in termini di limitazione della responsabilità, fa proprie le conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nell’individuazione dei parametri appropriati per limitare tali responsabilità.
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