26 marzo 2020

DL Cura Italia: gli emendamenti presentati dal CNDCEC

Autore: Serena Pastore
Il CNDCEC, nella giornata di ieri, ha presentato le proprie proposte di modifica delle disposizioni della conversione in legge del DL Cura Italia n.18/2020 alla Commissione Bilancio del Senato.


Sospensione generalizzata - Il CNDCEC ritiene che in questa situazione d’emergenza, dove sono state poste in essere pesanti limitazioni agli spostamenti e prescrizioni per evitare la diffusione del contagio, nonché provvedimenti di chiusura di molteplici attività produttive, deve essere necessariamente disposta una sospensione per tutti i contribuenti, quanto più prolungata possibile, degli adempimenti e dei termini di versamento di tributi, ritenute, contributi, entrate tributarie e non tributarie.

Allo stesso tempo sarebbe necessario prevedere che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale non inferiore a sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di termine del periodo di sospensione.

Clausola di salvaguardia - Il CNDCEC ritiene altresì necessario porre all’attenzione del legislatore la necessità di un intervento normativo a carattere generale teso all’introduzione di una clausola di salvaguardia relativamente a tutte le norme a carattere agevolativo o relative all’accesso a regimi particolari di applicazione di imposte e altri tributi, che fanno dipendere i benefici accordati dalla legge al rispetto di specifici termini o condizioni che, considerata la situazione di emergenza in atto, non possono essere correttamente rispettati (si pensi, ad esempio, al mancato rispetto della condizione di vendere entro l’anno l’immobile precedentemente acquistato prevista per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro).

Misure a sostegno del lavoro – Diversi tra gli emendamenti proposti dal CNDCEC riguardano le misure a sostegno dei lavoratori. In particolare il Consiglio chiede l’estensione della tutela garantita dagli ammortizzatori sociali [assegno ordinario, trattamento ordinario di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga], anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 fino all’11 marzo 2020.

Interessante anche l’emendamento destinato ai datori di lavoro rientranti esclusivamente nel campo di applicazione della Cassa integrazione Straordinaria, per i quali si prevede una causale “Emergenza COVID-19” di ricorso al trattamento con procedure semplificate e esenzione dal contributo addizionale. Nello specifico, il datore di lavoro viene esentato dal:
  • presentare un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri in atto;
  • versare la contribuzione aggiuntiva prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n.148/2015 (dal 9 al 15 % della retribuzione persa dal lavoratore).

Inoltre, il Consiglio chiede che le indennità una tantum siano riconosciute anche ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario– I Commercialisti ritengono che vada ampliata la platea dei beneficiari e degli investimenti ammissibili alla fruizione della garanzia del Fondo centrale PMI e che vada rafforzato il microcredito, sia dal punto di vista oggettivo, con l’innalzamento della soglia massima, che in relazione ai profili soggettivi, ampliando la platea dei beneficiari anche alle società a responsabilità limitata ordinaria.

Un altro emendamento è finalizzato ad ampliare da 9 a 12 mesi l’arco temporale per l’ammissione ai benefici al “Fondo Gasparrini”, oltre che ad estendere la platea dei soggetti beneficiari, facendovi rientrare anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che esercitano l’attività come soci di società di persone o come associati di associazioni professionali. Il CNDCEC chiede anche di modificare il presupposto di ammissione al beneficio rapportando il calo ivi previsto ai compensi incassati piuttosto che al fatturato generato e riducendo la soglia di riferimento al 25% per renderla omogenea rispetto alla scansione cronologica prevista, attualmente individuata su base trimestrale.
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