15 settembre 2021

Elezioni Consigli degli Ordini: plurime candidature del medesimo iscritto

Arrivano nuovi chiarimenti dai Pronto Ordini del CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce la stessa. In caso di mancato esercizio dell’opzione, l’eletto s’intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 172 del 10 settembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di plurime candidature dello stesso iscritto, in vista delle imminenti elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini territoriali fissate per l’11 e il 12 ottobre 2021 (si veda l’articolo “Elezioni Ordini territoriali: nomina e composizione del seggio elettorale” dell’11 settembre 2021).

Sempre con riguardo alla materia relativa alle suddette elezioni, il Consiglio Nazionale, nel Pronto Ordini n. 178 del 13 settembre 2021, ha chiarito che la valutazione dell’ammissibilità delle candidature è rimessa alla esclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine.

Il Pronto Ordini n. 172/2021 – Un Ordine territoriale si è rivolto al Consiglio Nazionale ponendo un quesito relativo alla sussistenza o meno della possibilità, per i candidati all’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori presenti nelle liste elettorali quali “supplenti”, di potersi candidare anche per le elezioni del CPO.

Il CNDCEC, prima di rispondere al quesito posto, ha voluto effettuare alcune precisazioni in merito alle modalità di candidatura dell’iscritto alle competizioni elettorali dei vari organi.

Anzitutto, la presentazione di liste elettorali è prevista esclusivamente per l’elezione del Consiglio dell’Ordine (articolo 9, comma 3, del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori) in cui deve essere indicato il candidato Presidente e i vari consiglieri.

La candidatura, invece, è singola ed individuale sia per l’elezione del Collegio dei Revisori (Revisore Unico), sia per l’elezione del CPO (articolo 8, comma 4, del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità).

Il Consiglio Nazionale precisa, inoltre, che in relazione alle candidature alle suddette cariche, non è prevista una candidatura quale “supplente”, concorrendo tutti i candidati ad una nomina effettiva. L’unico caso in cui è prevista l’elezione di un “supplente” è relativo all’elezione del Collegio dei Revisori (o del Revisore unico), in cui oltre i primi tre candidati più votati (o solo il primo nel caso di Revisore Unico) che sono nominati quali membri effettivi, sono nominati supplenti i successivi due (o solo il primo nel caso di Revisore Unico) per ordine di voti conseguiti (articolo 30, commi 2 e 3, del Regolamento).

Dopo queste rilevanti precisazioni di tenore regolamentare effettuate preliminarmente, il CNDCEC ha risposto al quesito specificando che, non vi sono condizioni ostative alla candidatura alla carica di componente del CPO da parte del medesimo soggetto che si sia candidato contestualmente all’elezione del Consiglio dell’Ordine e/o del Collegio dei Revisori.

Tuttavia, la successiva elezione del candidato in questione alle predette cariche, determina un’incompatibilità prevista dall’articolo 9 del Regolamento per l’elezione del CPO.

Tale disposizione, infatti, al comma 1 stabilisce che la carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di:
  • a) componente del Consiglio dell’Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell’Ordine;
  • b) Revisore unico o componente del Collegio dei Revisori territoriale o nazionale.

Di conseguenza, in tale ipotesi, l’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità può eliminarla in virtù di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento per l’elezione del CPO, il quale stabilisce che «l’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce l’incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell’opzione, l’eletto s’intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti».

Il Pronto Ordini n. 178/2021– In merito all’incandidabilità o meno di un componente di una giunta comunale e di un consiglio provinciale, un Ordine territoriale ha posto al Consiglio Nazionale alcuni quesiti, chiedendo nello specifico:
  • se chi nell'anno precedente abbia fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti rientrante nella circoscrizione di un Ordine territoriale possa candidarsi a presidente del medesimo Ordine;
  • se possa ritenersi ancora attuale quanto esplicitato nella risposta al P.O. n. 27/2015;
  • se nel caso prospettato nel quesito ricorra un’ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013;
  • se il Consiglio dell’Ordine debba escludere la lista dalla competizione elettorale, ovvero nel caso la lista sia ammessa, si verifichi successivamente un’ipotesi di decadenza.

In considerazione dei suddetti quesiti, il Consiglio Nazionale ha osservato che la valutazione dell’ammissibilità delle candidature, alla stregua di quanto previsto dall’Ordinamento professionale (D. Lgs. n. 139/2005) e dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia, è rimessa all’esclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine.

Ulteriore e determinante precisazione riguarda l’impossibilità, per il Consiglio Nazionale, di entrare nel merito di questioni per le quali esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del D. Lgs. n. 139/2005 in sede di contezioso elettorale.

Di conseguenza, in virtù di tutto quanto esposto, lo stesso CNDCEC afferma di non poter esprimere nessuna valutazione in merito ai quesiti formulati.
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