5 gennaio 2022

Elezioni degli ordini: nuova sospensiva del TAR Lazio

Autore: Ester Annetta
Professionista - lavoro
Con l’informativa n. 2/2022 del 4 gennaio u.s., il CNDCEC ha comunicato ai Presidenti degli Ordini territoriali la sospensione del proprio provvedimento - adottato nella seduta del 2 dicembre 2021 (di cui all’informativa n. 114/2021 del 6 dicembre) – con cui era stata disposta la prosecuzione delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per i giorni 20 e 21 gennaio prossimi.

La sospensione è stata disposta con decreto monocratico n. 4/2022 dal Presidente della Sezione terza quater del TAR Lazio, pronunciatosi a seguito del ricorso presentato il 29 dicembre scorso da cinque iscritti all’ordine di Roma – nello specifico i dottori Alfonso Di Carlo Daniela Saitta Federico de Stasio Claudio Miglio Riccardo Losi – che di tale esito hanno dato prontamente notizia con un comunicato stampa inviato alla nostra redazione.

Come vi si legge testualmente, nel ricorso presentato al TAR avverso il provvedimento del CNDCEC del 2 dicembre si “metteva in evidenza la assoluta irrazionalità di una convocazione della tornata elettorale, che alcuni Ordini territoriali avevano disposto avvenisse in presenza, nonostante ciò determini un palese disincentivo alla partecipazione al voto, da aggiungersi alla già evidente disaffezione dei Commercialisti alle Istituzioni di Categoria, e, soprattutto, nonostante l’imponente recrudescenza della pandemia da Covid 19. Emblematica di tale irrazionalità appariva la decisione che si svolgessero in presenza ed in sole due sedi (con grossi problemi legati alla distanza ed alla difficoltà nel raggiungimento delle due sole sedi individuate), e perciò con il concreto pericolo di assembramenti, le elezioni per il Consiglio di Roma, nonostante gli aventi diritto al voto fossero oltre diecimila, trattandosi dell’ordine più numeroso, e nonostante ordini di minore consistenza numerica, così come tutti gli altri grandi ordini, avessero optato per il voto on line. Tale irrazionalità sconfina nella palese illegittimità, come si sostiene nel ricorso, nel momento in cui finisce con il costituire un disincentivo al voto per la paura del contagio e, perciò, una lesione del diritto di voto. Il cui pieno esercizio è il fondamento di un sistema autenticamente democratico”.

Ricordiamo che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in carica per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, originariamente fissate per le date del 5 e 6 novembre 2020, sono state più volte differite, prima a causa della pandemia e, successivamente, in ragione del contenzioso amministrativo conclusosi con la sentenza del TAR Lazio n. 4706 dello scorso aprile che ha annullato il Regolamento elettorale previgente e disposto l’adozione di uno nuovo. Quest’ultimo è stato dunque approvato lo scorso giugno ed ha previsto espressamente, in ordine alle elezioni in parola, la possibilità che esse si svolgano, alternativamente (lasciando che la scelta a riguardo sia effettuata dal singolo Consiglio dell’Ordine con propria delibera da comunicarsi al CN), tramite:
  • a) l’espressione del voto in presenza presso il seggio elettorale nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale e fatta salva la possibilità che il singolo Consiglio dell’Ordine, con apposita delibera, stabilisca - ai sensi dell’articolo 21, comma 10 del d.lgs. n. 139 del 2005 - che il voto sia espresso anche per corrispondenza con le modalità indicate all’articolo 14;
  • b) l’espressione del voto da remoto nelle sole giornate indicate dal Consiglio Nazionale.

La successiva delibera del CNDCEC del 4 giugno 2021 che aveva nuovamente fissato lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali per le giornate dell’11 e del 12 ottobre 2021 è stata poi impugnata innanzi al TAR Lazio in quanto assunta dal Consiglio Nazionale quando esso doveva considerarsi ormai decaduto per scadenza del periodo massimo di proroga. Il Consiglio di Stato, cui si era appellato Il CN avverso la sospensiva frattanto pronunciata dal TAR, aveva confermato l’annullamento della detta delibera.

Conseguentemente il Presidente del CNDEC aveva rassegnato le proprie dimissioni e, con decreto del Ministro della Giustizia, lo scorso novembre era stato sciolto il Consiglio stesso ed erano stati nominati i Commissari straordinari dell’Ente, con l’incarico, tra l’altro, di proseguire l’iter elettorale già avviato per il rinnovo dei Consigli territoriali.

Ad essi commissari si deve dunque la paternità della delibera del 2 dicembre 2021 da ultimo impugnata, che ha portato all’esito di cui all’informativa riferita.

L’indicato decreto monocratico del Presidente della Sezione Terza Quater del TAR Lazio che ha accolto il ricorso e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato ha fissato altresì per il prossimo 28 gennaio la trattazione collegiale in camera di consiglio.
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