3 settembre 2022

Esigibilità parcella: il Consiglio dell’Ordine non può richiedere l’interruzione della prescrizione

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 135/2022

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio dell’Ordine territoriale chiamato ad emettere il proprio parere in materia di liquidazione degli onorari, non può esprimersi anche in merito alla concreta esigibilità di detto credito, essendo questione attinente esclusivamente al rapporto privatistico tra l’iscritto e il suo assistito.
Di conseguenza, rispetto ad una richiesta di opinamento di una parcella, il Consiglio dell’Ordine o la Commissione liquidazione parcelle non avrebbe titolo a richiedere la produzione di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 135 del 1° agosto 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito al parere di congruità della parcella ed alla prescrizione del credito da parte di un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, rivolgendosi al CNDCEC, ha chiesto se, la Commissione Liquidazione parcelle dell’Ordine stesso, possa emettere il parere di liquidazione degli onorari in merito ad una richiesta di opinamento di una parcella professionale avente ad oggetto prestazioni professionali effettuate in tempi risalenti al 2008 e 2009, il cui diritto alla corresponsione del compenso sembrerebbe prescritto per il decorso del termine di cui all’articolo 2956 del c.c., senza che il richiedente abbia prodotto atti interruttivi della prescrizione.

Il parere del CNDCEC – Prima di fornire risposta al quesito pervenuto, il Consiglio Nazionale premette come sia opportuno evidenziare che, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti, è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’articolo 12, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.

Come spiega il CNDCEC nel parere in esame, essa consiste in una valutazione tecnica sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la quale viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla Legge n. 241/1990.

A tal proposito, a completamento di quanto sopra riportato, è bene ricordare che, con sentenza della Cass. civ. Sez. II, 16-12-2016, n. 26065, è stato affermato che “il parere del Consiglio dell'ordine sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate” (Cfr. Cass. civ. Sez. II, 27-09-2011, n. 19750).

Per quanto attiene alla prescrizione del diritto al compenso per l’opera professionale, il CNDCEC richiama l’articolo 2956, n. 2, del c.c., il quale prevede una prescrizione presuntiva triennale che decorre dalla data di conclusione dell’incarico.

Può, altresì, operare il termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2959 del c.c. quando:
  • la prescrizione presuntiva di cui all’articolo 2956 del c.c. non venga eccepita in giudizio dall’assistito;
  • il debitore ammette che l’obbligazione di pagamento non è stata estinta;
  • il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o, comunque, ne nega l’esistenza.
Sul punto, secondo il Consiglio Nazionale, sia che si applichi la prescrizione presuntiva, sia che si applichi quella decennale, occorre evidenziare che la relativa eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice (articolo 2938, c.c.) e, quindi, dev’essere necessariamente eccepita tempestivamente dal debitore nel corso di un giudizio e può anche essere rinunciata da parte del debitore medesimo.

In virtù di quanto sopra esposto, in considerazione del fatto che, l’attività del Consiglio dell’Ordine in merito alla richiesta di opinamento della parcella è limitata all’esame di congruità del compenso richiesto rispetto ai parametri/tariffe approvate, il CNDCEC ritiene che, il Consiglio dell’Ordine chiamato ad emettere il proprio parere in materia di liquidazione degli onorari, non possa esprimersi anche in merito alla concreta esigibilità di detto credito, essendo questione attinente esclusivamente al rapporto privatistico tra l’iscritto e il suo assistito.

Di conseguenza - conclude il Consiglio Nazionale nel parere - rispetto ad una richiesta di opinamento di una parcella, il Consiglio dell’Ordine o la Commissione liquidazione parcelle non avrebbe titolo a richiedere la produzione di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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