15 dicembre 2021

Incompatibilità con l’esercizio della professione del socio-amministratore

Occorre accertare la mancanza di un interesse economico proprio nella società

Autore: Pietro Mosella
Nel caso dell’iscritto che sia, contestualmente, amministratore unico (con limiti di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione) di una società manifatturiera e titolare di una partecipazione societaria pari all’1 per cento del capitale sociale, al fine di escludere la sussistenza di una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione, lo stesso dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio in detta società.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 243 del 1° dicembre 2021, mediante il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto al fine di fornire chiarimenti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.

La fattispecie prospettata, infatti, verte sull’eventuale incompatibilità con l’esercizio della professione di un iscritto, contestualmente amministratore unico (con limiti di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione) di una società manifatturiera e titolare di una partecipazione societaria pari all’1 per cento del capitale sociale, il quale nel quesito stesso ha precisato che:
  • il padre dell’iscritto risulta titolare di una quota pari al 99 per cento del capitale sociale;
  • l’iscritto riveste la carica di amministratore unico sulla base di un contratto d’opera professionale;
  • gli adempimenti fiscali e la redazione del bilancio e successiva presentazione in CCIAA sarebbero affidati a un soggetto terzo;
  • è prevista la nomina di un revisore unico.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente il Consiglio Nazionale ricorda che, nelle società di capitali, l’incompatibilità ricorre nel caso in cui un iscritto abbia un interesse economico prevalente nella società (ad esempio sia socio di maggioranza) e, contemporaneamente, rivesta, nella medesima, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, delineandosi in tal caso una situazione di esercizio per proprio conto di attività d’impresa.

Fatta questa dovuta premessa, lo stesso Consiglio precisa, in detto ambito, che l’incompatibilità ricorre anche qualora la partecipazione dell’iscritto al capitale sia realizzata in maniera “indiretta”, ossia attraverso l’utilizzo di altro soggetto (ad esempio il coniuge non legalmente separato o un parente entro il 4° grado) e siano comprovati tali rapporti giuridici, ovvero l’influenza dell’iscritto su detti soggetti, nonché il suo interesse economico. In tal caso, infatti, l’iscritto (essendo amministratore unico della società, seppur con poteri gestori limitati) risulterebbe di fatto detenere, indirettamente, nella società sia un interesse economico prevalente, sia tutti i poteri gestori.

Considerato quanto sopra esposto, il CNDCEC osserva come, anche se fosse accertato che l’iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società in cui abbia assunto anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori, l’Ordine dovrà comunque ulteriormente accertare se il professionista rivesta tale carica sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che lo ha conferito.

La situazione appena prospettata, infatti, costituisce una delle fattispecie di esenzione dell’incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005, in quanto tiene conto della circostanza che l’attività di amministrazione di aziende è una di quelle che, per legge, formano oggetto della professione.

Sul punto, il Consiglio Nazionale richiama anche le “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 4 del D. Lgs. del 28/06/2005 n. 139”, approvate dallo stesso, le quali hanno precisato che tale impostazione rispecchia l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’attività d’impresa (intesa come gestione dell’impresa) non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale.

L’esenzione, dunque, si riferisce a tutti quei casi in cui l’attività gestoria posta in essere dall’iscritto, coerentemente con le competenze professionali riconosciute dalla legge in capo ai Dottori commercialisti e agli Esperti contabili, venga svolta per conseguire l’interesse economico del soggetto che ha conferito l’incarico.

In virtù di tutto quanto esposto, quindi, per il CNDCEC, al fine di escludere la sussistenza di una situazione d’incompatibilità, l’iscritto dovrà attestare la ricorrenza di determinati elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio nella società, ad esempio:
  • la presenza di un mandato scritto conferito dalla società;
  • la parcellazione dei compensi;
  • la mancata attribuzione all’iscritto di utili o dividendi (o la rinuncia ad essi) della società o loro assegnazione in misura non significativa (rapportando la significatività allo specifico fine imprenditoriale perseguito nel caso concreto);
  • l’assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale da parte dell’iscritto;
  • la partecipazione del tutto irrilevante al capitale sociale;
  • la ricorrenza di situazioni di temporanee di estrema urgenza ed impossibilità di agire diversamente in assenza dei criteri sopra indicati (come nelle ipotesi di successione, eredità, donazioni, divorzi, etc.).
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