Congedo di maternità e parentale, bonus giovani ZES, decontribuzione Sud e lavoro agile, sono alcuni dei temi trattati durante la riunione del tavolo tecnico INPS – Consiglio nazionale dei commercialisti che ha avuto luogo a Roma nei giorni scorsi. La sessione di lavoro, coordinata dal direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si è sviluppata attraverso la consultazione e il confronto focalizzandosi su tematiche oggetto di segnalazione e su alcuni quesiti formulati all’INPS dai rappresentanti del Consiglio nazionale.
L’incontro si è svolto a Roma presso la Direzione Centrale dell’Istituto, nella quale il Consiglio nazionale della categoria era rappresentato dalla consigliera delegata all’area lavoro, Marina Andreatta, dal ricercatore are lavoro Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, Alessandro Ventura, nonché dai commercialisti Domenico Barbuzza, Cinzia Brunazzo e Stefano Danieli.
Canali di comunicazione
Il direttore Pone ha evidenziato l’importanza che il canale di comunicazione con la categoria sia costantemente alimentato. In merito, sono stati siglati degli accordi per programmare una serie di eventi formativi dedicati ai commercialisti del lavoro sulle tematiche di maggiore attualità, anche in chiave di approfondimento.
Congedo di maternità
Il CNDCEC ha chiesto se nell’ipotesi in cui una lavoratrice avesse inizialmente presentato domanda di flessibilità e di relativa indennità economica INPS del congedo, posticipando un mese dell’astensione prima del parto ossia l’ottavo mese di gravidanza ma, in un secondo momento, nel corso dell’ottavo mese di gestazione abbia acquisito le attestazioni mediche necessarie per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, quale sia la procedura corretta di richiesta dell’indennità economica di maternità da inoltrare all’INPS.
L’Istituto ha chiarito che è necessario inoltrare una seconda domanda di indennità di maternità con l’indicazione del periodo interamente successivo al parto senza rettificare e/o annullare la precedente domanda.
Congedo parentale
Per quanto concerne la prevalenza del congedo di maternità sulla malattia e della malattia sul congedo parentale, il CNDCEC ha chiesto se, considerata l’incremento dell’indennità di congedo parentale all’80% per un massimo di tre mesi, si possa considerare confermata la prevalenza della malattia sul congedo parentale.
L’INPS conferma la prevalenza della malattia sul congedo parentale a prescindere dall’elevazione dell’aliquota dell’indennità di congedo parentale all’80%.
Bonus giovani zona ZES
In merito al bonus giovani zona ZES, il Consiglio rappresenta il caso di un’assunzione a tempo determinato fatta l’1 maggio 2025, trasformata a contratto indeterminato l’1 luglio 2025 e chiede se sia possibile presentare domanda di esonero Bonus giovani zona ZES prima di effettuare la trasformazione.
L’INPS conferma questa possibilità, infatti per accedere all’esonero previsto dall’art.22, comma 3, è necessario presentare la domanda INPS prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa C.O.
Bonus giovani/donne
Il CNDCEC ha evidenziato la criticità nel caso in cui un datore di lavoro intenda prenotare la dote Bonus Giovani o Donne per l’assunzione di un lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale, pertanto chiede indicazioni circa la base di retribuzione sulla quale si dovrà stimare l’entità della dote da prenotare.
L’Istituto specifica che in questa ipotesi, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati; fermo restando che l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile nei limiti previsti. Inoltre, considerando che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di part time relativa al rapporto.
Decontribuzione Sud e lavoro agile
Un ulteriore quesito avanzato dal Consiglio è inerente la Decontribuzione Sud PMI. In particolare, è stato chiesto se il datore di lavoro (SUD PMI) possa continuare a beneficiare dell’esonero anche qualora abbia sottoscritto, successivamente all’assunzione, un patto di lavoro agile con il proprio dipendente senza obblighi di permanenza al Sud.
L’INPS evidenzia che allo stato, la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione della decontribuzione Sud, è la sede operativa dell’azienda, pertanto ai fini della verifica del requisito rileva quanto denunciato in Uniemens e l’effettiva esistenza di una unità operativa nel Mezzogiorno.
Sgravio contributivo Contratto di Solidarietà
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo del Contratto di Solidarietà, il CNDEC rappresenta il caso di un’azienda che ha stipulato un CDS in corso d’anno con riduzione dell’orario all’80% (20% orario lavorato) ma per intervenute esigenze e secondo le modalità previste dal Contratto di solidarietà stesso, i lavoratori abbiano lavorato oltre il 20% dell’orario previsto inizialmente da CDS e chiede se lo sgravio contributivo possa essere riferito all’orario di lavoro effettivamente prestato anche se superiore a quanto previsto.
L’INPS sottolinea che, nell’istanza presentata da ciascuna impresa per accedere allo sgravio, deve essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio. L’istituto quindi non può riconoscere autonomamente una cifra più alta in quanto l’ammissione allo sgravio è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, occorrerà valutare l’inoltro di una richiesta di modifica della misura della riduzione contributiva già autorizzata dal Ministero competente.
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Con riferimento alla sospensione della prestazione di cassa integrazione, l’INPS ha precisato che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro subordinato ed integrazione salariale laddove la nuova attività n di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero), sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati).
Per quanto riguarda, invece, la compatibilità della collaborazione coordinata e continuativa, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Infine, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, atteso che non è possibile verificare quali siano i giorni di effettiva sospensione, viene effettuata una comparazione a livello reddituale tra compensi percepiti per attività di lavoro autonomo e misura dell’integrazione salariale ai fini dell’erogazione dell’eventuale quota differenziale. In proposito, l’INPS fa presente che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 148/2015, è in fase di predisposizione specifica circolare che potrebbe introdurre nuovi criteri per la disciplina della compatibilità e/o cumulo totale o parziale.
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